Quando si parla di pensione si fa, in genere, riferimento alla pensione di vecchiaia, prestazione che viene erogata al raggiungimento di un’età anagrafica fissata per legge e alla maturazione dell’anzianità contributiva richiesta, requisiti che si differenziano in base alla gestione previdenziale di iscrizione (INPS, Casse professionali).
Tuttavia, oltre alla pensione di vecchiaia, è possibile lasciare il mondo del lavoro con altre due tipologie di prestazioni: la pensione di anzianità e la pensione anticipata.
Vediamo di fare chiarezza analizzando quello che succede nelle gestioni INPS
La pensione di vecchiaia
Caratteristica della pensione di vecchiaia è aver maturato un requisito contributivo ed uno anagrafico che, come detto, sono differenti in funzione della gestione di iscrizione. Per le gestioni INPS, ad esempio, il requisito anagrafico è attualmente di 67 anni mentre quello contributivo minimo di 20 anni.
Da tener presente che in qualche gestione, per soddisfare il mantenimento dell’equilibrio finanziario, il sistema prevede alcuni elementi di stabilizzazione, introdotti anche per permettergli di reggere alle trasformazioni demografiche in atto e, in particolare, al progressivo invecchiamento della popolazione: a tal fine, l’età pensionabile è quindi soggetta a degli adeguamenti periodici, in funzione della cosiddetta “speranza di vita”. Se la speranza di vita aumenta, aumenta anche l’età anagrafica richiesta.
Per quanto riguarda invece i contributi considerati, vale invece la pena di precisare che, ai fini della maturazione del requisito, vale la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato: si considerano cioè egualmente “validi” contributi da lavoro, da riscatto, figurativi e versamenti volontari.
Nelle gestioni INPS il doppio requisito, 67 anni d’età e 20 anni di contribuzione, è valido in linea di massima, ma sono ovviamente previste alcune eccezioni, tanto che si può dire che, nel complesso, l’età di accesso alla pensione di vecchiaia varia per il 2021 dai 66 ai 71 anni.
In particolare:
Per i lavoratori che non soddisfano il requisito contributivo ventennale, è possibile ottenere la pensione di vecchiaia – spesso definita anche “pensione di vecchiaia contributiva” – a 71 anni (requisito a propria volta soggetto ad adeguamento demografico) a fronte del versamento di 5 anni di contributi, nei quali non sono però compresi in questo caso di contributi figurativi
Per i cosiddetti “contributivi puri”, lavoratori il cui primo versamento contributivo decorra dal 1° gennaio 1996, il doppio requisito anagrafico e contributivo non è in realtà sufficiente, ma ne è previsto un terzo, vale a dire aver maturato una pensione di importo superiore a 1,5 volte l’assegno sociale (460,28 euro x 1,5 = 690,42 euro per il 2021).
Quando il requisito non sia soddisfatto, non è quindi possibile ottenere la pensione: è possibile prescindere da tale requisito solo al raggiungimento dei 71 anni di età (“pensione di vecchiaia contributiva”), quando sarà cioè possibile ottenere l’accesso al proprio assegno pensionistico a prescindere dall’importo maturato
Per quanti avevano maturato al 31 dicembre 1992 almeno 15 anni di anzianità contributiva, possono bastare appunto anche solo 15 anni di contribuzione, a condizione che venga comunque soddisfatto il requisito anagrafico.
Per chi accede alla pensione di vecchiaia tramite totalizzazione, vale a dire “totalizzando” i contributi versati nel corso della propria vita lavorativa i contributi versati a più gestioni (Casse di Previdenza dei liberi professionisti comprese), il requisito anagrafico si riduce a 66 anni di età. Va però ricordato, che tra il diritto alla pensione e l’erogazione del primo assegno intercorrere comunque una finestra di ben 18 mesi.
La pensione di anzianità
La pensione di anzianità non esiste più: pensata in origine per permettere al lavoratore che avesse raggiunto una determinata anzianità contributiva di andare in pensione a prescindere dall’età, è stata infatti dapprima modificata nel 2004 mediante l’introduzione di requisiti aggiuntivi rispetto a quello contributivo e quindi del tutto “pensionata” dalla riforma Monti-Fornero che l’ha nella pratica sostituita con la pensione anticipata, che consente comunque al lavoratore di andare in pensione prima della soglia anagrafica prevista dalla pensione di vecchiaia a fronte di un certo numero di contributi.
Mediante appositi provvedimenti legislativi sono stati comunque “salvaguardati” alcuni assicurati che, ritenuti nella posizione di dover comunque essere tutelati dal sistema previdenziale, hanno potuto in via eccezionale conservare l’accesso alla pensione con le regole ante Fornero.
La pensione anticipata
Introdotta dalla riforma Monti-Fornero, si può – semplificando – definire come quella prestazione previdenziale cui è possibile accedere non raggiungendo una certa età, bensì perfezionando un requisito di natura contributiva. Questo significa che diventa appunto possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti dalla pensione di vecchiaia (da qui, il nome di “anticipata”), a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi.
In particolare, dall’1 gennaio 2019, e così anche per il 2021, spetta:
ai lavoratori uomini (dipendenti o autonomi) con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica;
alle lavoratrici donne, con almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.
A differenza di quanto non accada con la pensione di vecchiaia, persiste dunque in questo caso una differenza nei requisiti tra i due sessi.
Così come originariamente previsto dalla riforma Monti-Fornero, anche il requisito contributivo necessario a ottenere la pensiona anticipata avrebbe dovuto essere periodicamente adeguato all’aspettativa di vita. A seguito dalle novità nel sistema pensionistico introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019 e dalle successive disposizioni attuative, gli adeguamenti sono infatti stati sospesi fino al 31 dicembre 2026: ciò significa che, nel corso del 2019, non è entrato in vigore l’adeguamento di 5 mesi originariamente previsto, tanto che i requisiti per la pensione anticipata si sono appunto mantenuti identici – e lo stesso sarà per il 2021 – a quelli già previsti per il 2018.
Un beneficio il cui rovescio della medaglia, almeno per quanto riguarda l’effettiva ricezione dell’assegno pensionistico, è la (re)introduzione del cosiddetto meccanismo delle finestre mobili. Se fino allo scorso dicembre la pensione anticipata aveva decorso dal mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo richiesto, a partire dal 2019 è stata infatti reintrodotta una finestra trimestrale, il che vuole dire che si viene a creare un gap di 3 mesi tra il momento in cui è possibile inoltrare la domanda per la pensione e quello in cui l’assegno è effettivamente erogato. Nel frattempo, comunque, il lavoratore potrà continuare a esercitare la propria attività e continuare a contribuire fino all’esaurimento della finestra così da accedere direttamente alla pensione una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente (requisito quest’ultimo necessario per l’accesso alla pensione stessa).
La pensione anticipata contributiva
Un’ulteriore particolarità riguarda poi ancora una volta i “contributivi puri”, per i quali è possibile un’ulteriore opzione, rappresentata dalla pensione anticipata contributiva. Oltre a poter ottenere la pensione al perfezionamento dell’anzianità contributiva dei 42 anni (41 per le donne) e 10 mesi richiesti, i lavoratori che hanno aperto la propria posizione contributiva dopo il 31 dicembre 1995 hanno la possibilità di ottenere il trattamento anticipato al compimento dei 64 anni di età, requisito quest’ultimo sempre soggetto ad adeguamento alla speranza di vita.
Premesso che il trattamento decorre in questo caso senza che sia prevista alcuna finestra, due le ulteriori condizioni che è tuttavia necessario soddisfare:
- almeno 20 anni di contributi effettivi accreditati
2. aver maturato un assegno pensionistico di importo mensile pari o superiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale (460,28 euro x 2,8 = 1.288,78 euro per il 2021).