Un’alternativa alla ricongiunzione e totalizzazione: il cumulo gratuito dei contributi

superstitiLa legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), al fine di rendere meno gravosi i requisiti di accesso alla pensione dopo le modifiche intervenute con la riforma Fornero, ha previsto il “cumulo” gratuito dei contributi versati in due o più gestioni previdenziali differenti.

Tale istituto si affianca  a quelli più noti della ricongiunzione e della totalizzazione. Con la circolare n. 120 l’INPS ha spiegato effetti e modalità operative del cumulo che interessa gli iscritti a due più forme di previdenza obbligatorie dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti) e gli iscritti alla gestione separata, oltre che agli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive ( ex INPDAP, ex ENPALS, Fondo Volo, ex Fondo elettrici, Telefonici, eccetera).

Il cumulo gratuito consente di cumulare i periodi non coincidenti al fine di conseguire un’unica pensione al raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia dal decreto “salvaItalia” o con eventuali limiti più elevati previsti nelle gestioni interessate.

I requisiti

Come per la totalizzazione, il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali. Il cumulo non è previsto per i lavoratori che risultino già titolari di pensione in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso, oppure abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo (ad esempio: soggetto che stia già percependo una pensione o che abbia raggiunto i requisiti richiesti per ottenerla).

Le prestazioni

Il cumulo consente di ottenere la pensione di vecchiaia, inabilità e superstiti indiretta (lavoratore deceduto prima di aver maturato il diritto a pensione).

Eccezioni

Sono escluse dal cumulo gratuito le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Decorrenza

La decorrenza della pensione cumulata è il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, oppure, su richiesta del lavoratore, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Importo

L’importo della pensione è dato dalla somma dei pro – quota, tante quante sono le gestioni interessate,: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

Sistema di calcolo

Al fine di determinare il sistema di calcolo applicabile occorrerà far riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata dal lavoratore in tutte le gestioni interessate, eliminando le eventuali sovrapposizioni temporali. Secondo quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero, dal 1° gennaio 2012 la quota di pensione in regime di cumulo è comunque calcolata con le regolerei sistema contributivo.

A differenza del “diritto a pensione“, la “misura” ( cioè quanto effettivamente erogato) viene calcolato prendendo tutti i periodi accreditati, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi risultanti nelle diverse gestioni.

Domanda

La pensione in regime di cumulo è attivata su domanda dell’interessato presso l’ente previdenziale dove risulta accreditata l’ultima contribuzione; quest’ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti interessato.

Il pagamento

Il pagamento della pensione è a carico dell’INPS che richiederà i pro-quota alle gestioni interessate.

Lavoratori interessatiLavoratori esclusiSistema di calcoloDecorrenza pensione
Dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione (assegno e/o diritto)Liberi professionistipro-quota, in vigore nelle rispettive gestioni interessateprimo giorno del mese successivo