Una brutta sorpresa per gli Avvocati

Brutta sorpresa per gli Avvocati che possiedono contributi presso gestioni previdenziali differenti, oltreché presso Cassa Forense: il nuovo Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo, infatti, prevede una forte riduzione della pensione spettante, riduzione che fino a poco tempo fa non sussisteva.

Il cumulo, lo ricordiamo, consiste nella possibilità di sommare, ai fini del diritto a pensione, la contribuzione accreditata presso gestioni differenti (INPS e Casse professionali), senza alcun onere a carico del richiedente. Ogni gestione liquida la pensione in base alle proprie regole, ossia determina il trattamento utilizzando il sistema di calcolo valido per la gestione interessata

 

 

Per quanto concerne le gestioni INPS, la quota di prestazione liquidata non è mai assoggettata al ricalcolo contributivo. Per quanto riguarda invece le Casse professionali le regole sono stabilite da ciascuna Cassa.

Cassa Forense, in particolare, con la circolare 2/2017, aveva stabilito che, in relazione alle prestazioni in regime di cumulo, si dovesse applicare l’ordinario calcolo reddituale, qualora si raggiungesse la contribuzione minima per la pensione di vecchiaia, considerando la contribuzione presente in tutte le gestioni.

 

 

Quindi, nessun ricalcolo contributivo sarebbe stato applicato qualora, complessivamente, contando dunque anche i versamenti effettuati presso l’INPS ed altre Casse, l’Avvocato risultasse con almeno 35 anni di contributi versati.

Cassa Forense, tuttavia, ha cambiato le regole per il cumulo, infatti l’articolo 3 del Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo stabilisce che, per non applicarsi il ricalcolo contributivo, sia necessario aver conseguito la contribuzione minima utile alla pensione di vecchiaia di Cassa Forense considerando i soli contributi accreditati presso la cassa stessa.

 

 

Questo significa che, se l’Avvocato non possiede 35 anni di contribuzione presso la Cassa la pensione erogata è calcolata col sistema integralmente contributivo.

 

Come noto, il calcolo della pensione con l’utilizzo del sistema contributivo risulta, nella generalità dei casi, notevolmente penalizzante rispetto al calcolo retributivo, in quanto non si basa sugli ultimi redditi, o redditi migliori, ma sulla sola contribuzione versata.

 

In parole povere, la riduzione dell’importo della pensione è notevole, in modo particolare per gli iscritti con anzianità anteriore al 2001 con calcolo in quattro pro quote. 

 

Lascia un commento