Il trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici

TFSCom’è noto il TFS è l’indennità che viene erogata, al momento della cessazione dal servizio, nei confronti dei dipendenti del settore pubblico a assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 con esclusione sempre del personale cosiddetto “non contrattualizzato” come i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e i procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori e i ricercatori universitari; i dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; il personale dei Vigili del Fuoco; i dipendenti di alcune authority (es. personale della Borsa, Consob, ecc.). Chi non rientra nel regime TFS (es. lavoratori con contratto a tempo determinato in corso al 31 maggio 2000 o lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000) viene assoggettato al regime di TFR che prevede un meccanismo di calcolo differente.

Le prestazioni

Le prestazioni erogate in regime di TFS sono:

  1. l’indennità di buonuscita, corrisposta nei confronti della generalità dei lavoratori civili e militari dello stato
  2. l’indennità premio di servizio, corrisposta ai lavoratori del comparto enti locali e sanità
  3. l’indennità di anzianità, erogata nei confronti dei lavoratori del cd. parastato (cioè dipendenti di enti pubblici non economici).

In particolare, l’indennità di buonuscita sarà pari a 1/12 dell’80% della retribuzione contributiva spettante al momento della cessazione, rapportata su base annua, per il numero degli anni di servizio maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L‘indennità premio di servizio sarà pari a 1/15 dell’80% della base retributiva annua utile spettante all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per gli anni di servizio posseduti alla data di cessazione del rapporto lavorativo.
L’indennità di anzianità avrà invece come base di calcolo il 100% delle voci stipendiali e il 100% dell’indennità integrativa speciale annualmente spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il trattamento fiscale

L’indennità di buonuscita e l’indennità di premio di servizio beneficiano di un trattamento fiscale agevolato.
Infatti, per la determinazione sia dell’aliquota di tassazione che della base imponibile, l’importo lordo viene abbattuto di una percentuale pari al 26,04% per l’indennità di buonuscita e del 40,98% per l’indennità premio servizio. Tali percentuali derivano dal rapporto tra l’aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva (2,5/9,6 = 26,04%; 2,5/6,1 = 40,98%) calcolata sulla retribuzione utile, destinata ad alimentare i fondi di previdenza ex Enpas ed ex Inadel a cui è affidata la gestione del sistema.

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Inoltre, la base imponibile di ambedue le prestazioni viene ulteriormente ridotta di un importo pari a € 309,87 per ogni anno di servizio.

Per quanto riguarda invece l’indennità di anzianità, non essendo prevista a carico del dipendente nessuna contribuzione, il beneficio fiscale è dato soltanto dalla franchigia di € 309,87 per ogni anno di servizio.

La rateizzazione della liquidazione

Dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge 147/2013) è operativa una nuova modalità di liquidazione del TFS/TFR in più rate a seconda dell’ammontare della prestazione al lordo delle trattenute fiscali.

La misura, finalizzata al contenimento della spesa pubblica, riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il personale degli enti pubblici non economici (parastatali) non iscritto all’Inpdap. In base al dispositivo di legge, il pagamento delle prestazioni avverrà secondo lo schema indicato sotto.

La seconda e la terza rata verranno poste in pagamento a distanza rispettivamente di dodici e ventiquattro mesi dalla corresponsione della prima rata.

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