Totalizzazione dei contributi: come, quando, perchè

totalizzazioneI lavoratori con carriere discontinue si trovano ad avere spesso contributi versati in gestioni previdenziali differenti dove, spesso, non si sono raggiunti i requisiti richiesti minimi per maturare la pensione. In questo caso le possibilità offerte dalla normativa possono essere:

  • la ricongiunzione
  • il cumulo
  • la totalizzazione

In questo articolo parleremo, in modo specifico, della totalizzazione.

Disciplina

La totalizzazione è regolata dal decreto legislativo n. 42 del 2006 e permette di utilizzare la contribuzione accreditata presso diverse gestioni al fine di maturare il diritto per la pensione.
Non prevede alcun onere a carico del richiedente

Destinatari

La totalizzazione può essere utilizzata dai:

  • lavoratori dipendenti 
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)
  • iscritti presso la Gestione Separata dell’INPS
  • liberi professionisti
  • iscritti alle forme sostitutive (Fondo volo, dazio, ex ENPALS, INPGI)
  • iscritti alle forme esclusive (ex INPDAP, ex IPOST, ex FFSS)

Al fine di stabilire l’anzianità contributiva maturata occorre sommare i periodi delle diverse gestioni e le eventuali coincidenze devono essere prese in considerazione solo una volta.

Prestazioni

Con la totalizzazione l’assicurato può conseguire:

  • la pensione di vecchiaia
  • la pensione anticipatala
  • la pensione di inabilità
  • la pensione ai superstiti indiretta

Limitazioni

L’assicurato non deve risultare titolare di alcun trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni interessate. E’ tuttavia possibile totalizzare anche se si è raggiunto il diritto autonomo a pensione in una singola gestione.
La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi interessati.

Le finestre mobili

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue 65 anni e 7 mesi di età (il requisito anagrafico si adegua alla speranza di vita) nel triennio 2016-2018 ed almeno 20 anni di contribuzione. Il requisito contributivo deve essere la risultante dei diversi periodi che il lavoratore totalizza al netto delle eventuali sovrapposizioni. Le regole sono, quindi, quelle in vigore presso l’INPS (ante  riforma Fornero); questo fa venir meno gli eventuali e diversi requisiti di età e di anzianità contributiva vigenti negli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia.
La prima rata di pensione sarà messa in pagamento trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, a causa della presenza della finestra mobile.

Pensione anticipata (anzianità)

La pensione di anzianità totalizzata, indipendentemente dall’età anagrafica,  si consegue con 40 anni e 7 mesi di contribuzione (il requisito contributivo si adegua alla speranza di vita). La prima rata di pensione verrà erogata dopo 21 mesi, sempre a causa della presenza della finestra mobile.

Il calcolo

La totalizzazione comporta, di norma, l’applicazione di un criterio di calcolo con le regole del sistema contributivo e le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, anche se coincidenti.

I trattamenti di vecchiaia e anzianità conseguibili con la totalizzazione

ANNOPENSIONE DI VECCHIAIAPENSIONE ANZIANITA'
201465 anni e 3 mesi40 anni e 3 mesi
201565 anni e 3 mesi40 anni e 3 mesi
201665 anni e 7 mesi40 anni e 7 mesi
201765 anni e 7 mesi40 anni e 7 mesi
201865 anni e 7 mesi40 anni e 7 mesi
201965 anni e 11 mesi40 anni e 11 mesi
202065 anni e 11 mesi40 anni e 11 mesi
FINESTRA MOBILE18 mesi21 mesi
E' richiesto il contestuale raggiungimento del requisito contributivo di 20 annisolo requisito contributivo, non è richiesto il requisito anagrafico
Totalizzazione

documentazione

circolare INPS 69/2006

messaggio INPS 219/2013