I lavoratori con carriere discontinue si trovano ad avere spesso contributi versati in gestioni previdenziali differenti dove, spesso, non si sono raggiunti i requisiti richiesti minimi per maturare la pensione. In questo caso le possibilità offerte dalla normativa possono essere:
- la ricongiunzione
- il cumulo
- la totalizzazione
In questo articolo parleremo, in modo specifico, della totalizzazione.
Disciplina
La totalizzazione è regolata dal decreto legislativo n. 42 del 2006 e permette di utilizzare la contribuzione accreditata presso diverse gestioni al fine di maturare il diritto per la pensione.
Non prevede alcun onere a carico del richiedente
Destinatari
La totalizzazione può essere utilizzata dai:
- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)
- iscritti presso la Gestione Separata dell’INPS
- liberi professionisti
- iscritti alle forme sostitutive (Fondo volo, dazio, ex ENPALS, INPGI)
- iscritti alle forme esclusive (ex INPDAP, ex IPOST, ex FFSS)
Al fine di stabilire l’anzianità contributiva maturata occorre sommare i periodi delle diverse gestioni e le eventuali coincidenze devono essere prese in considerazione solo una volta.
Prestazioni
Con la totalizzazione l’assicurato può conseguire:
- la pensione di vecchiaia
- la pensione anticipatala
- la pensione di inabilità
- la pensione ai superstiti indiretta
Limitazioni
L’assicurato non deve risultare titolare di alcun trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni interessate. E’ tuttavia possibile totalizzare anche se si è raggiunto il diritto autonomo a pensione in una singola gestione.
La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi interessati.
Le finestre mobili
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si consegue 65 anni e 7 mesi di età (il requisito anagrafico si adegua alla speranza di vita) nel triennio 2016-2018 ed almeno 20 anni di contribuzione. Il requisito contributivo deve essere la risultante dei diversi periodi che il lavoratore totalizza al netto delle eventuali sovrapposizioni. Le regole sono, quindi, quelle in vigore presso l’INPS (ante riforma Fornero); questo fa venir meno gli eventuali e diversi requisiti di età e di anzianità contributiva vigenti negli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia.
La prima rata di pensione sarà messa in pagamento trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, a causa della presenza della finestra mobile.
Pensione anticipata (anzianità)
La pensione di anzianità totalizzata, indipendentemente dall’età anagrafica, si consegue con 40 anni e 7 mesi di contribuzione (il requisito contributivo si adegua alla speranza di vita). La prima rata di pensione verrà erogata dopo 21 mesi, sempre a causa della presenza della finestra mobile.
Il calcolo
La totalizzazione comporta, di norma, l’applicazione di un criterio di calcolo con le regole del sistema contributivo e le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, anche se coincidenti.
I trattamenti di vecchiaia e anzianità conseguibili con la totalizzazione
Totalizzazione
ANNO PENSIONE DI VECCHIAIA PENSIONE ANZIANITA'
2014 65 anni e 3 mesi 40 anni e 3 mesi
2015 65 anni e 3 mesi 40 anni e 3 mesi
2016 65 anni e 7 mesi 40 anni e 7 mesi
2017 65 anni e 7 mesi 40 anni e 7 mesi
2018 65 anni e 7 mesi 40 anni e 7 mesi
2019 65 anni e 11 mesi 40 anni e 11 mesi
2020 65 anni e 11 mesi 40 anni e 11 mesi
FINESTRA MOBILE 18 mesi 21 mesi
E' richiesto il contestuale raggiungimento del requisito contributivo di 20 anni solo requisito contributivo, non è richiesto il requisito anagrafico
documentazione