RITA: quali novità nella legge di bilancio 2018

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) è una delle novità introdotte con la legge n. 232/2016 (finanziaria 2017). Si tratta di uno strumento che permette di ricevere una rendita in attesa di maturare i requisiti per la pensione.

La legge di bilancio 2018 ha allargato la platea degli aventi diritto, inglobando tra gli altri, anche i disoccupati oltre i 24 mesi.

 

In cosa consiste

 

La RITA è un anticipo della prestazione accumulata che sarebbe erogata dalla forma di previdenza complementare, al raggiungimento dell’età pensionabile, a cui il soggetto ha aderito durante la vita lavorativa. Una prestazione che può essere riscossa (parzialmente o totalmente) sotto forma di rendita mensile temporanea.

 

A chi spetta

 

Dal 1° gennaio 2018 la RITA spetta a due categorie di soggetti:

 

  • lavoratori che decidano di cessare l’attività e raggiungano il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, purché in possesso, al momento della domanda, di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni;
  • soggetti inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che raggiungano il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nei 10 anni successivi la domanda.

 

La tassazione

 

La rendita temporanea è fiscalmente agevolata ed è assoggettata a una ritenuta a titolo definitivo variabile tra un 15 e un 9% in funzione degli anni di adesione (superiori al 15°), maturati al momento della richiesta, nella forma di previdenza complementare.

 

 

 

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