La Legge di Bilancio 2018 ha reso più semplice richiedere la R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea anticipata) in attesa di maturare i requisiti per la pensione. Le modifiche apportate alla normativa che regola la pensione complementare sono indicate nella circolare n. 888 dell’8 febbraio emanata dalla Covip, l’Autorità di Vigilanza del settore.
Due sono le novità più importanti:
- la Rita diventa strutturale (non ci sono più termini di scadenza);
- non è più sganciata dall’Ape (l’anticipo pensionistico), come avvenuto l’anno scorso.
Questo significa che la si può chiedere anche senza ricorrere all’Ape.
Chi può ottenerla.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- cessazione dell’ attività lavorativa;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
- maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, pari ad almeno 5 anni.
La rendita complementare potrà inoltre essere liquidata anche nel caso in cui il lavoratore interessato che ha cessato l’attività risulti inoccupato per un periodo superiore a 24 mesi e raggiunga l’ età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi.
Le forme pensionistiche interessate sono solo quelle che operano in regime di contribuzione definita (si sa quanto si versa, ma non quanto si ottiene), giacché la norma non si applica invece a quelle a prestazione definita.
Solo vecchiaia
L’ erogazione della Rita è possibile a partire dalla data della richiesta fino all’ età per la pensione di vecchiaia: in tutto per 5 o 10 anni a seconda delle ipotesi. Il riferimento temporale, ha precisato la Covip, riguarda esclusivamente la pensione di vecchiaia. In altre parole, non è possibile liquidare la Rita, al pensionato di anzianità o d’invalidità.
Quanto si può anticipare.
Secondo la Covip spetta all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a tale titolo. Si può ottenere l’intero importo della posizione individuale o solo una quota. In proposito, i Fondi dovranno consentire all’interessato di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.
La normativa fiscale
Nulla di nuovo dal punto di vista fiscale. E’ stata confermata l’assoggettabilità della rendita alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al Fondo pensione sino al minimo del 9%.
articolo a cura di Leonardo Comegna