Quando convengono i contributi volontari

assegno sociale 2Il lavoratore che cessa o interrompe l’attività lavorativa, per aumentare l’anzianità contributiva ai fini della pensione, può chiedere di versare la contribuzione volontaria, presentando apposita domanda all’Ente previdenziale d’iscrizione.

Requisiti

Per essere ammessi alla contribuzione volontaria è necessario possedere il seguente requisito contributivo:

  • almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda;

in alternativa:

  • almeno cinque anni di contribuzione in qualsiasi epoca versata.

Periodi interessati e deduzione del costo

La contribuzione volontaria non può riguardare periodi temporali pregressi oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Le somme versate sono integralmente deducibili dal reddito imponibile. L’agevolazione fiscale può essere utilizzata anche per il “familiare fiscalmente a carico” nella misura del 19% su quanto versato (in questo caso come detrazione e non deduzione).

Pagamento e costo

Tutti i contributi volontari devono essere pagati per trimestri solari, entro la fine del trimestre successivo. L’eventuale versamento oltre il termine di scadenza comporta il mancato accredito della contribuzione e il lavoratore, in alternativa della restituzione della somma versata, può chiedere la sua utilizzazione per coprire il trimestre successivo.

lavoratori dipendenti

L’importo da versare (costo)  viene stabilito in base alla retribuzione lorda percepita nei 12 mesi di lavoro precedenti la domanda, applicando alla stessa l’aliquota di contribuzione obbligatoria piena, interamente a carico del richiedente. In sostanza si deve versare lo stesso importo che si sarebbe versato se il lavoratore avesse continuato a lavorare.

lavoratori autonomi (artigiani e commercianti)

L’importo da versare è determinato in base alla media del reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF negli ultimi 36 mesi di lavoro. I contributi sono dovuti su base mensile e divisi in sei diverse fasce di reddito.

lavoratori parasubordinati

L’art. 2 del D.M. n. 282/1996 ha esteso la possibilità di contribuzione volontaria anche ai lavoratori parasubordinati. I soggetti interessati sono i lavoratori iscritti alla Gestione Separata che:

  • hanno cessato l’attività lavorativa;
  • non versano contributi nella gestione.

I requisiti sono la presenza di almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda o, in alternativa, dal 1° gennaio 2001, almeno cinque anni di contribuzione complessiva. Il costo è calcolato applicando, all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la domanda, l’aliquota contributiva in essere per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi volontari sono settimanali ed il relativo importo da versare è determinato in base alla media settimanale dei redditi degli ultimi tre anni.

La convenienza

Il ricorso alla contribuzione volontaria è da ritenersi conveniente per chi, con questo tipo di versamento:

  • raggiunge il diritto alla pensione anticipata prima del compimento dell’età pensionabile di vecchiaia;
  • acquisisce il requisito contributivo minimo di 20 anni per maturare la pensione di vecchiaia.

Non risulta conveniente, invece, quando risultano già raggiunti i requisiti per la pensione, tenendo conto che, pur proseguendo con i versamenti volontari, si percepirebbe un incremento di pensione di modesta entità. 

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