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Le prestazioni erogate dalle gestioni obbligatorie previdenziali sono, in genere, le seguenti:
- pensione di vecchiaia
- pensione anticipata
- pensione d’invalidità
- pensione d’inabilità
- pensione ai superstiti indiretta
- pensione ai superstiti reversibile
La pensione di vecchiaia è una prestazione che matura al raggiungimento di due requisiti contestuali: uno anagrafico (età pensionabile) e uno contributivo (anzianità contributiva minima).
Il requisito anagrafico è stato equiparato tra uomini e donne ed è stabilito in 67 anni di età mentre quello contributivo è pari a 20 anni.
Il requisito anagrafico (confermato sino a tutto il 2022) è soggetto, ogni due anni, all’incremento della speranza di vita media (comunicato dall’ISTAT) come previsto dalla riforma Fornero del 2011. Resta invariato il requisito contributivo.
La pensione anticipata non richiede un requisito anagrafico ma solo contributivo e, al contrario della pensione di vecchiaia, prevede una distinzione tra uomini e donne. Sino a tutto il 2026 il requisito contributivo sarà il seguente:
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi per le donne
La pensione d’invalidità è riconosciuta al lavoratore che, per malattia e/o infortunio, abbia perso almeno 2/3 (66,66% di grado d’invalidità) della capacità lavorativa e abbia maturato un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni, di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda.
La pensione d’inabilità è riconosciuta al lavoratore che, per malattia e/o infortunio, abbia perso in modo permanente e totale (100% d’invalidità) la capacità a svolgere qualsiasi lavoro. E’ richiesta la cessazione dell’attività lavorativa oltre a un’anzianità contributiva minima di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda.
La pensione ai superstiti indiretta spetta in caso di premorienza del soggetto ancora in attività lavorativa che abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno 15 anni in qualsiasi epoca versata o, in alternativa, 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquenni precedente la domanda.
I beneficiari della prestazione sono il coniuge e i figli a carico (minorenni, fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore, 26 anni se studenti universitari, di qualsiasi età se inabili).
La quota di pensione spettante varia in funzione del soggetto interessato:
- coniuge solo: 60%
- coniuge u un figlio a carico: 60% + 20% = 80%
- coniuge e due o più figli a carico: 60& di 40% = 100%
- un solo figlio a carico: 80%
- due o più figli a carico: 100%
La pensione superstiti indiretta è vitalizia a favore del coniuge e del/i figlio/i inabile/i mentre cessa nel momento in cui i figli non siano più a carico.
La pensione ai superstiti reversibile spetta in caso di morte del soggetto già titolare di pensione diretta. Requisiti, beneficiari e quote spettanti sono le stesse della pensione ai superstiti indiretta.
Le prestazioni e i requisiti previsti nelle Casse dei liberi professionisti variano in base ai rispettivi Regolamenti interni, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
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