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La riforma Fornero ha introdotto per tutti, limitatamente ai periodi dal 2012 in poi, il sistema di calcolo contributivo eliminando il solo sistema di calcolo retributivo per quei soggetti con un'anzianità contributiva uguale o superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995. Attualmente, quindi, i sistemi di calcolo in essere sono di due tipologie:
- sistema contributivo puro
- sistema misto (quota retributiva e quota contributiva)
Per comprendere quale regime di calcolo sia utilizzato bisogna distinguere tra lavoratori con anzianità contributiva presente al 31 dicembre 1995 e lavoratori privi:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
1. uguale o superiore a 18 anni, sistema di calcolo misto:
- quota retributiva sino al 31 dicembre 2011
- quota contributiva dal 1° gennaio 2012 alla data del pensionamento
2. inferiore a 18 anni, sistema di calcolo misto:
- quota retributiva sino al 31 dicembre 1995
- quota contributiva dal 1° gennaio 1996 alla data del pensionamento
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
In questo caso il sistema di calcolo della pensione è esclusivamente quello contributivo.
Il sistema di calcolo retributivo
Unico regime di calcolo in essere sino alla riforma Dini del 1995, la pensione è determinata in base alla media di un certo numero di anni di retribuzione/reddito percepito immediatamente prima della cessazione dell’attività lavorativa, denominata “base pensionabile”.
Il numero di anni da considerare per il calcolo è differente a seconda che si tratti di un lavoratore dipendente (ultime 10 retribuzioni lorde annue) o di un lavoratore autonomo (ultimi 15 redditi lordi annui).
Una volta determinata la base pensionabile, l’importo così ottenuto deve essere moltiplicato per gli anni di contribuzione maturati e per "un'aliquota di rendimento percentuale” variabile in funzione dell’importo della base pensionabile stessa.
SISTEMA RETRIBUTIVO:
base pensionabile x anni contribuzione x aliquota di rendimento %
Ad esempio, ipotizzando una base pensionabile di € 25.000,00, gli anni di contribuzione complessivi pari a 35 e l'aliquota di rendimento del 2%, la pensione annua lorda retributiva sarebbe pari a:
25.000,00 X 35 X 2% = 25.000,00 X 70% = 17.500,00
Il sistema di calcolo contributivo
Introdotto dalla riforma Dini nel 1995, prevede che l’importo della pensione sia determinato dai contributi versati e rivalutati nell’arco di tutta la vita lavorativa (montante contributivo) a cui si applica un “coefficiente di conversione” variabile in funzione dell’età anagrafica del soggetto.
I contributi versati sono, di anno in anno, rivalutati in base alla media dell’incremento del P.I.L. del quinquennio precedente ogni rivalutazione.
SISTEMA CONTRIBUTIVO:
montante contributivo x coefficiente di trasformazione.
Ad esempio, ipotizzando un montante contributivo di € 200.000,00 e un coefficiente di conversione pari al 5,604% (equivalente all’età di 67 anni) l’importo della pensione annua contributiva sarebbe pari a:
200.000,00 X 5,604% = € 11.208,00
I coefficienti di trasformazione sono differenti in relazione all’età del soggetto e, a seguito della riforma Fornero, soggetti ogni due anni all’adeguamento della speranza di vita media.
Di seguito riportiamo i coefficienti in essere sino al 31 dicembre 2018 e quelli in essere nei periodi precedenti.
ETA’ |
1996 - 2009 |
2010 - 2012 |
2013 - 2015 |
2016 - 2018 |
57 |
4,720% |
4,419% |
4,304% |
4,246% |
58 |
4,860% |
4,538% |
4,416% |
4,354% |
59 |
5,006% |
4,664% |
4,535% |
4,447% |
60 |
5,163% |
4,798% |
4,661% |
4,589% |
61 |
5,330% |
4,940% |
4,796% |
4,719% |
62 |
5,514% |
5,093% |
4,940% |
4,856% |
63 |
5,706% |
5,297% |
5,094% |
5,002% |
64 |
5,911% |
5,432% |
5,259% |
5,159% |
65 |
6,136% |
5,620% |
5,435% |
5,326% |
66 |
5,624% |
5,506% |
||
67 |
5,826% |
5,700% |
||
68 |
6,046% |
5,910% |
||
69 |
6,283% |
6,135% |
||
70 |
6,541% |
6,378% |
Per il biennio 2019 - 2020 i nuovi coefficienti, adeguati all'incremento delle speranza di vita media, sono i seguenti:
ETA' | NUOVI COEFFICIENTI % |
57 | 4,200 |
58 | 4,304 |
59 | 4,414 |
60 | 4,532 |
61 | 4,657 |
62 | 4,790 |
63 | 4,932 |
64 | 5,083 |
65 | 5,245 |
66 | 5,419 |
67 | 5,604 |
68 | 5,804 |
69 | 6,021 |
70 | 6,257 |
Il sistema di calcolo misto
Il regime di calcolo misto determina l’importo della pensione dalla somma di due quote distinte:
una retributiva e una contributiva
la quota retributiva è in base all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995:
- sino al 31 dicembre 1995 per anzianità inferiore a 18 anni
- sino al 31 dicembre 2011 per anzianità pari o superiori a 18 anni
SISTEMA MISTO:
quota retributiva + quota contributiva
Facciamo alcuni esempi per meglio comprendere il meccanismo.
- Inizio attività lavorativa nel 1990. In questo caso l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 è pari a 16 anni (meno di 18) e l’importo della pensione determinato in regime misto: una quota retributiva per il periodo 1990 – 1995 e una quota contributiva per il periodo 1996 – pensionamento.
- Inizio attività lavorativa nel 1977. In questo caso l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 è pari a 19 anni (più di 18) e l’importo della pensione determinato in regime misto: una quota retributiva per il periodo 1977 – 2011 e una quota contributiva per il periodo 2012 – pensionamento.
Per quanto riguarda le Casse di previdenza dei liberi professionisti possiamo avere diversi regimi di calcolo, in funzione dei rispettivi Regolamenti interni di ciascuna, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
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