Previdenza in azienda – Il trattamento di fine rapporto

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Il trattamento di fine rapporto rappresenta una forma di retribuzione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento, licenziamento, premorienza).

Inizialmente era previsto solo per i lavoratori subordinati di aziende private ma dal 2001 anche per tutti i neo assunti nelle aziende pubbliche

L’importo a carico del datore di lavoro è ogni pari al 7,41% della retribuzione lorda percepita dal lavoratore.

 

Se ipotizziamo una retribuzione annua lorda di 30.000,00 il trattamento di fine rapporto maturato è pari a € 2.223,00 (il 7,41% di 30.000).

 

In realtà, l'importo effettivamente accantonato ogni anno per il lavoratore è il 6,91% della retribuzione annua lorda in quanto lo 0,50% della quota maturata (7,41%) deve essere versato all’INPS come “contributo di solidarietà”. 

Ipotizzando una retribuzione annua lorda di 30.000,00 euro avremo:

 

  • Trattamento di fine rapporto maturato: € 2.223,00
  • Trattamento di fine rapporto accantonato in corso d’anno a favore del dipendente: € 2.073,00
  • Contributo di solidarietà INPS: € 150,00.

la rivalutazione annua

 

Al 31 dicembre di ciascun anno il trattamento di fine rapporto accantonato deve essere capitalizzato in base a un coefficiente composto da una componente fissa, l’1,5%, e una variabile, il 75% dell’indice ISTAT dell’inflazione.

 

Le anticipazioni

 

A disciplinare le anticipazioni che il dipendente può chiedere sul trattamento di fine rapporto maturato è l’art. 2120 c.c., comma 6-11:

 

il lavoratore che ha otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un anticipo del TFR non superiore al 70%. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro deve soddisfare annualmente le richieste entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

 

E in ogni caso la richiesta deve essere giustificata:

 

  • dalla necessità di eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • oppure per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile”.

E' comunque possibile, tramite accordo tra le parti (datore di lavoro e dipendente), che si possano ricevere più anticipazioni e per diversi motivi durante il rapporto di lavoro.

 

Lo stesso art. 2120 c.c. stabilisce un passaggio importante perché consente al lavoratore e al datore di lavoro di accordarsi sull’anticipo del TFR: “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione”.

 

Può essere erogato, ad esempio, l’anticipo del TFR anche prima degli otto anni di servizio, per decisione del datore di lavoro, così come può essere soddisfatta anche una richiesta del lavoratore per casi diversi da quelli previsti dal codice civile, come ad esempio richiedere l’anticipo del TFR per estinzione del mutuo o per qualsiasi altra motivazione.

 

Il datore di lavoro, se lo decide, può inoltre erogare l’anticipazione del TFR anche per più di una volta nel corso del rapporto di lavoro.

In sostanza, i patti individuali possono derogare alla disciplina sull’anticipo del TFR.

 

la normativa fiscale

 

Il trattamento di fine rapporto, ricordiamo, è escluso dalla contribuzione previdenziale e sia per le anticipazioni sia per l’erogazione alla cessazione del rapporto di lavoro, è assoggettato alla tassazione separata.

 

Nella fase di “accumulo” le rivalutazioni annue sono soggette a un’imposta del 17%.

 

 

 

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