Previdenza complementare per una casalinga

Domanda

 Cristina Buongiorno, ho scoperto il Vostro blog grazie alla segnalazione di un collega. Lo trovo molto interessante nei contenuti, ottima la massima di Kaufman all’apertura della home page. Vorrei porre un quesito di natura professionale: fondo di previdenza complementare a favore di una casalinga, il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, dunque il dubbio che vorrei chiarire è: qualora, come nel caso di specie che mi trovo a trattare, la casalinga in questione non dovesse maturare i requisiti previsti dal regime obbligatorio, come verrebbe gestita la prestazione pensionistica complementare?

Risposta

Grazie per i complimenti. In merito al Suo quesito la normativa prevede che quando non sia possibile stabilire l’età pensionabile di un soggetto (come nel caso citato della casalinga) l’eventuale prestazione derivante da una forma di previdenza complementare sia erogata al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia come prevista dalla recente riforma Fornero – Monti