Previdenza complementare – Finanziamento e prestazioni

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Finanziamento

Il finanziamento della previdenza complementare può avvenire attraverso diverse risorse, in funzione della tipologia di soggetto aderente e dello strumento.

 

Lavoratori dipendenti - fondo negoziale/chiuso

 

L’adesione può avvenire attraverso il conferimento del:

  • trattamento di fine rapporto maturando (obbligatorio)
  • contributo del lavoratore (facoltativo)
  • contributo del datore di lavoro, ove previsto (obbligatorio solo nel caso si voglia beneficiare del contributo datoriale)

L'importo da conferire prevede un minimo, differente in funzione del regolamento del Fondo.  

 

Lavoratori dipendenti - fondo aperto

 

L’adesione può avvenire attraverso le stesse modalità di un fondo negoziale se fatta in forma collettiva oppure, se individuale, attraverso il conferimento del:

 

  • contributo del lavoratore (non obbligatorio)
  • trattamento di fine rapporto (non obbligatorio)

Nelle adesioni individuali l'importo è liberamente scelto dal lavoratore senza la presenza di un minimo.

 

 

Lavoratori dipendenti - piani individuali pensionistici

 

L’adesione può avvenire solo in forma individuale e, conseguentemente, il finanziamento attraverso il conferimento del:

 

  • contributo del lavoratore (non obbligatorio)
  • trattamento di fine rapporto (non obbligatorio)

Lavoratori autonomi, liberi professionisti, altri soggetti

 

Fermo restando la possibilità di stabilire tra associazioni di categoria l’adesione in forma collettiva a un fondo pensione aperto di categorie di liberi professionisti/lavoratori autonomi, generalmente l’adesione di questi soggetti avviene in forma individuale attraverso un Fondo pensione aperto o un Piano individuale pensionistico. In questi casi il finanziamento avviene attraverso il conferimento del solo contributo dell’aderente non essendo previsto il trattamento di fine rapporto.

Prestazioni

Le prestazioni previste dalle forme di previdenza complementare possono essere erogate sia in fase di adesione sia alla scadenza:

 

in fase di adesione

 

Anticipazioni

 

Motivazione

Quando

Quanto

Acquisto prima casa per se o per i figli

dopo otto anni di adesione

75% del montante accumulato

Ristrutturazione prima casa di abitazione

dopo otto anni di adesione

75% del montante accumulato

Spese mediche straordinarie

da subito

75% del montante accumulato

Ulteriori esigenze

dopo otto anni di adesione

30% del montante accumulato

 

Riscatti

 

Motivazione

Quando

Quanto

invalidità permanente superiore al 66,66%

da subito

riscatto totale

premorienza dell’iscritto

da subito

riscatto totale

cessazione attività lavorativa (adesioni collettive e individuali)

da subito

riscatto totale

Inoccupazione 

tra 12 e 48 mesi    

riscatto  sino al 50% del montante

inoccupazione

oltre 48 mesi

riscatto totale

 

A scadenza

 

Al raggiungimento dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione nella gestione obbligatoria di appartenenza e dopo almeno cinque anni di partecipazione, l’aderente ha diritto alle seguenti prestazioni:

 

  • rendita vitalizia mediante conversione dell’intero montante finale accumulato
  • riscatto sino al limite del 50% del montante finale accumulato in forma di capitale e conversione del restante 50% in rendita vitalizia

La possibilità di riscatto totale della prestazione sotto forma di capitale è prevista nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’importo dell’assegno sociale in vigore al momento (nel 2019 pari a € 5.954,00).

 

un esempio:

 

  • Iscritto di 67 anni con un montante finale pari a 75.000,00
  • La rendita annua derivante dal 70% del montante (52.500) pari a € 2.942,10 (coefficiente conversione 5,604%)
  • L'importo dell'assegno sociale per il 2019 è pari a 5.954,00 euro, il 50% dell’assegno sociale è 2.977,00

In questo caso, essendo la rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale è possibile richiedere il riscatto totale della posizione sotto forma di capitale. 

 

La nuova RITA (legge di Bilancio 2018)

 

La legge di Bilancio 2018 ha previsto importanti novità per la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata) estendendo la possibilità a una più vasta platea di lavoratori, con esclusione degli iscritti alle Casse professionali.

 

prima possibilità

 

Anticipo sino ad un massimo di 5 anni prima della maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia

 

requisiti 

 

  • cessazione attività lavorativa
  • almeno 5 anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare
  • almeno 20 anni di contribuzione alla previdenza obbligatoria

 

seconda possibilità

 

anticipo sino a 10 anni prima della maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia

 

requisiti

 

  • cessazione attività lavorativa
  • 24 mesi di stato di inoccupazione
  • almeno 20 anni di contribuzione alla previdenza obbligatoria
  • almeno 5 anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare

 

 

Il riscatto per cessazione attività lavorativa - legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017

 

la legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 ha esteso anche alle forme pensionistiche individuali (PIP e Fondi aperti) la possibilità di riscatto totale della posizione maturata in caso di cessazione attività lavorativa.

Questa possibilità, prima, era concessa solo per le adesioni collettive (Fondi pensione chiusi) sotto la voce "perdita dei requisiti di partecipazione".

Ora anche per le adesioni individuali è possibile chiedere il riscatto immediato e totale della posizione maturata ma, a differenza delle adesioni collettive, è necessario certificare lo stato di inoccupazione al momento della domanda.

Da un punto di vista fiscale, l'importo erogato è soggetto all'imposta sostitutiva fissa del 23%.

 

 

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