Esenzione dalle imposte, versamenti differiti, detraibilità dei premi, fiscalità agevolata per determinati attivi finanziari: sono alcuni dei vantaggi fiscali che la legge riconosce a favore delle polizze vita. Queste rappresentano un’interessante opportunità, in quanto possono essere facilmente combinate con altri strumenti di pianificazione, quali l’intestazione fiduciaria, il trust, etc., per raggiungere ulteriori finalità non propriamente insite nell’istituto ovvero per superare alcuni limiti dello stesso, riuscendo così ad ottenere soluzioni costruite su misura che risultino essere il più possibile vicine alle varie esigenze dei singoli individui.
Le polizze di assicurazione sulla vita rappresentano un ottimo strumento di pianificazione e protezione patrimoniale, in quanto la loro flessibilità permette di svolgere differenti funzioni previdenziali e successorie e al contempo di sfruttare al meglio tutta una serie di vantaggi civilistici e fiscali.
Per questi motivi nel corso dell’ultimo ventennio sono stati fortemente sviluppati dei prodotti che, al fianco della nota funzione previdenziale delle polizze, hanno portato ad un’evoluzione di nuove funzioni con caratteristiche spiccatamente finanziarie: le cosiddette polizze unit.
Alla luce di quanto sopra è fondamentale evidenziare i vantaggi più significativi offerti da queste ultime tipologie di polizze vita, differenziandone quelli civilistici da quelli fiscali.
Vantaggi civilistici
Impignorabilità e insequestrabilità
L’articolo 1923 del c.c. dispone che le somme dovute dall’assicuratore al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare perché nel momento in cui il contraente versa il premio si spoglia del bene che diventa di titolarità dell’assicurazione. Una riflessione sull’ultima parte della frase è comunque doveroso farla: finché la titolarità rimane in capo all’assicurazione, quindi sino al momento dell’eventuale riscatto o scadenza.
Riscatto
Il contraente ha sempre il diritto di riscattare interamente la propria polizza (in alcuni casi dopo il pagamento di almeno 3 annualità o pagando una penale, soprattutto nei primi anni di vita del contratto) oppure di effettuare riscatti parziali.
Cambio del beneficiario
Il beneficiario può essere sempre cambiato dal contraente senza alcuna formalità particolare, dandone avviso alla Compagnia o in sede testamentaria. Unica eccezione è la rinuncia da parte del Contraente al suo diritto di modifica e l’accettazione da parte del beneficiario.
Prestito
Ove previsto, il Contraente può richiedere alla Compagnia un prestito dando a garanzia la polizza stessa. Il valore massimo del prestito è comunque legato al valore di riscatto maturato in quel momento. E’ bene ricordare che la richiesta di prestito su polizza è un diritto del Contraente, non soggetta a valutazioni o autorizzazioni particolari.
Cessione, pegno, vincolo
La polizza vita può essere sempre ceduta dal Contraente (cambio di contraente) oltre che essere data in garanzia ovvero vincolata.
Vantaggi fiscali
Esenzione dalle imposte di successione e donazione
L’articolo 12, comma 1 lettera c) della legge n. 346/1990 prevede che le indennità spettanti per diritto proprio (iure proprio) agli eredi, in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto, non rientrino nell’attivo ereditario e pertanto non siano assoggettate all’imposta di successione e donazione.
Esenzione parziale dall’imposta sul reddito
Ai sensi dell’articolo 34, ultimo comma, D.P.R. n. 601/1973 i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Occorre tuttavia distinguere tra i proventi corrisposti:
- a seguito della componente demografica (per il rischio morte) che saranno esenti da imposte
- a seguito della componente finanziaria che, invece, saranno assoggettati ad imposta sostitutiva con un’aliquota (oggi) del 12,5% o del 26% in relazione alla tipologia di titoli che compongono l’asset.
Differimento del pagamento delle imposte
Sia l’imposta di bollo sia quella sul capital gain vengono differite al momento in cui la polizza verrà effettivamente liquidata; questo consente, da un lato, di poter compensare eventuali minusvalenze senza alcun vincolo temporale e, dall’altro lato, di ottenere che i rendimenti vadano interamente ad accrescere (al lordo delle imposte) il montante che andrà reinvestito anno per anno. Va ricordato, tra l’altro, che le polizze di ramo primo (rivalutabili) non sono soggette all’ imposta di bollo.
Detraibilità dei premi versati
Per le polizze aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, l’articolo 15, comma 1, lettera f), del TUIR oggi prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF dovuta un importo pari al 19% dei premi versati, complessivamente non superiori a 530,00 euro.
Limitatamente alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza, invece, è previsto un importo di premio complessivo pari a 1.291,14 euro al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
Fiscalità agevolata per alcuni attivi finanziari
I fondi non armonizzati che andrebbero tassati in capo al singolo contribuente persona fisica, applicando l’aliquota marginale dello stesso, se inseriti in una “scatola assicurativa” scontano, invece, l’imposta sostitutiva nella misura – ad oggi – del 26% o del 12,5%.
Polizze vita a tutela del patrimonio
Considerando gli scenari sia nazionali che internazionali di questi ultimi anni che stanno mettendo a rischio i risparmi accumulati con anni di sacrifici dai singoli investitori e dalle loro famiglie, si può sostenere che proprio le polizze vita – se utilizzate con criterio e se rispondenti a determinate caratteristiche – risultino essere ancora una volta un’ottimo strumento di tutela del patrimonio.
In ottica nazionale basti pensare al probabile aumento delle imposte di successione, di cui tanto si legge oramai da diversi mesi sui maggiori organi di stampa, che dovrebbe consistere in un innalzamento delle attuali aliquote avvicinandole a quella che è la media europea.
Al riguardo, considerando che come già sottolineato le indennità spettanti agli eredi in forza del pagamento di polizze sulla vita sono esenti da imposte di successione e donazione, tale strumento permetterebbe di ottenere un’ottimizzazione fiscale significativa, evitando l’erosione di parte del patrimonio in fase di passaggio generazionale.
Inoltre gli attivi contenuti in polizze vita non corrono il rischio bail-in. Ciò in quanto, anche nel caso in cui i prodotti assicurativi facciano capo a società che appartengono al gruppo bancario, il loro patrimonio e la loro gestione sono separati da quelli dell’istituto di credito.
Tale circostanza assume ancora più rilievo a seguito della Brexit, evento che sta scuotendo i mercati finanziari di tutto il mondo e per cui oggi è difficile prevedere quali saranno le conseguenze future nei vari settori dei vari Paesi europei, tra cui anche quello bancario.
Al fine di sfruttare al meglio tutti i vantaggi elencati e le ulteriori opportunità che sorgono dalla possibilità di combinare le polizze assicurative sulla vita con altri strumenti che il nostro ordinamento ci offre, appare fondamentale ottenere una approfondita conoscenza dell’istituto e delle varie implicazioni civilistiche e fiscali dello stesso.