E’ a dir poco sorprendente la dichiarazione dell’ANIA (Associazione tra le Compagnie di assicurazione) in merito alla sentenza 1333/2018 della Corte Costituzionale sulle polizze vita di ramo terzo (unit linked):
” …. non si rilevano nella pronuncia della Suprema Corte conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario ………le polizze assicurative sono contraddistinte da garanzie di tipo finanziario e demografico cioè legate alla vita dell’assicurato (esempio caso morte e conversione in rendita). Pertanto nessun dubbio può essere espresso sulla natura assicurativa di questi prodotti”
La posizione dell’ANIA è chiara: i prodotti di ramo terzo, unit linked, sono a tutti gli effetti strumenti a connotazione assicurativa e devono, quindi, mantenere le caratteristiche giuridiche e fiscali di una qualsivoglia polizza vita. Questo perché queste polizze hanno garanzie di tipo finanziario e demografico.
Bene, vediamo allora quali sono queste garanzie finanziarie e demografiche di questi strumenti.
Punto uno: una polizza unit link non prevede alcuna garanzia finanziaria per il sottoscrittore in quanto il rischio finanziario (volatilità del prezzo) è a carico esclusivamente del sottoscrittore. se il gestore riesce a ottenere un buon risultato tutto bene per il contraente se invece, al contrario, non riuscisse la perdita è a totale carico dell’assicurato. Ci domandiamo dove sta la garanzia finanziaria descritta dall’ANIA.
Punto due: per quanto riguarda la componente demografica non possiamo certo dire che questa sia presente in una polizza unit linked dove, in caso morte dell’assicurato, è riconosciuta una prestazione che oscilla mediamente tra lo 0,5 e il 2% del capitale assicurato.
Per fare un esempio concreto:
ipotizzando una unit linked con un premio unico di € 100.000,00 e valore al momento della morte dell’assicurato pari a € 90.000,00 la prestazione erogata al beneficiario oscilla tra € 90.450,00 (0,5% di garanzia caso morte) e € 91.800,00. Domanda: dove sta la garanzia demografica se il beneficio è addirittura al di sotto di quanto investito?
Pur con tutta la buona volontà, non riusciamo proprio a comprendere le motivazioni delle considerazioni espresse dall’ANIA se non quelle di mero aspetto commerciale che vedono le polizze di ramo terzo come strumenti utili non a fini previdenziali come dovrebbe essere una polizza vita, ma per usufruire di agevolazioni fiscali e successorie.
Evidentemente, ancora una volta si guarda agli interessi di raccolta premi piuttosto che a quelli di logica e di rispetto delle regole.
Siamo perfettamente in linea con la sentenza della Corte di Cassazione che, speriamo, ponga finalmente fine alla speculazione e all’utilizzo improprio di uno strumento di protezione come investimento “mascherato”.