La riforma del 2011 ha confermato la disciplina dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita per il diritto alla pensione di vecchiaia introdotti dalla legge n. 122/2010.
Il D.M. del 6 dicembre 2011 ha fissato l’incremento di 3 mesi dei requisiti a partire dal 1° gennaio 2013. Gli adeguamenti successivi saranno nel 2016 e nel 2019 e in seguito ogni due anni, quindi nel 2021, 2023 e così via, aumenti di cui l’ISTAT ha già pubblicato una proiezione in base ai dati attuali che dovranno però essere confermati o meno dai successivi decreti ministeriali.
In ogni caso una sorta di “clausola di salvaguardia” stabilisce che i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia debbano comunque “essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore ai 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento a partire dall’anno 2021″.
Si tratta della c.d. “clausola di garanzia” già introdotta per effetto della legge di stabilità del 2012 (art. 5, legge n. 183/2011) e che anticipa i propri effetti dal 206 al 2021. Essa produce in pratica la garanzia che, ferme restando le disposizioni che regolano gli adeguamenti dei requisiti anagrafici in base agli incrementi della speranza di vita, a partire dalla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, l’età minima per la pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore ai 67 anni. Qualora tale età minima non dovesse essere automaticamente raggiunta per effetto dell’applicazione dei citati adeguamenti alla speranza di vita, si dovrà provvedere all’adeguamento immediato attraverso apposito decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2019.
L’articolo 24, comma 12, della legge n. 214/2011 stabilisce che a tutti i requisiti anagrafici previsti per l’accesso, attraverso le diverse modalità stabilite, al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto tale meccanismo di adeguamento interessa (vedi circolare INPS n. 35/2012):
- requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata;
- requisito anagrafico dei 70 anni per chi andrà in pensione di vecchiaia col sistema di calcolo contributivo;
- requisito dei 63 anni di età per accedere, tramite il sistema di calcolo contributivo, alla pensione anticipata;
- requisiti per andare in pensione con la totalizzazione;
- requisito di 57 anni (dipendenti) e 58 (autonome) di età per le lavoratrici con almeno 35 anni di contribuzione che optano per la pensione liquidata secondo le regole del contributivo;
- requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale.
Secondo lo scenario demografico ISTAT 2007, nel 2016 e nel 2019 lo scatto sarà pari a 4 mesi, dal 2021 in poi gli scatti saranno di 3 mesi. Questo comporterà che i lavoratori del settore pubblico e privato potranno andare in pensione di vecchiaia nel 2016 con 66 anni e 7 mesi di età anagrafica, che diventeranno 67 e 11 mesi nel 2019 e 67 anni e 2 mesi nel 2021. Dal 2018 si raggiungerà, inoltre, la parità dei requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia per tutti.
Un adeguamento analogo subirà anche il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata: dal 2016 saranno necessari 42 anni e 10 mesi di contributi che diventeranno 43 anni e 2 mesi dal 2019 e 43 anni e 5 mesi dal 2021 (il requisito contributivo è sempre più basso di un anno per le donne).