Pensione superstiti: riduzione in caso di matrimonio breve

pensione superstitiDal 1° gennaio 2011, l’articolo n. 18 della legge 111/2011, prevede che la percentuale della pensione spettante al coniuge superstite (60%) di un lavoratore iscritto nell’ambito del regime dell’AGO e delle forme esclusive o sostitutive nonché della Gestione Separata INPS subisca una riduzione in misura pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero 10.

Questo avviene quando:

  • l’età del deceduto sia superiore ai 70 anni
  • la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti

Ad esempio: in caso di decesso di un pensionato  di 73 anni, sposato con una donna di 46 anni da 5 anni, la pensione superstiti reversibile, (ipotizzata pari a 1.500,00 euro mensili) sarebbe di  900,00 euro (il 60% di 1.500). In base alla legge 111/2011 la percentuale del 60% subisce una riduzione del 10% per il numero di anni di matrimonio mancanti a 10, e quindi, in questo caso, per 5. Il 60% dovrà essere ridotto del 50% (10% x 5 anni mancanti al 10°) e, di conseguenza, l’assegno spettante al coniuge si riduce a 450,00 euro (il 50% di 900,00).

Presenza di figli a carico o inabili

La normativa sopra citata non viene applicata nei casi di presenza di figli a carico del deceduto (minorenni, studenti di scuola madia fino a 21 anni e universitari sino al 26° anno) o inabili al lavoro.