Part – time e importo della pensione

Il ricorso al lavoro part-time rappresenta per molti il giusto compromesso per conciliare i tempi di lavoro e vita privata e, come capita spesso, questa scelta viene fatta verso la fine della carriera lavorativa., in Per i datori di lavoro il vantaggio è di riuscire a disporre della forza lavoro necessaria, a costi ridotti. Ai fini previdenziali, tuttavia, il contratto part-time ha un’incidenza sulla misura dell’assegno di cui bisogna tenere presente, soprattutto se si sta valutando questa opzione rispetto al full-time. Infatti, lo svolgimento del tempo parziale non sempre determina un allungamento dell’età pensionabile ma la minore contribuzione incide sempre sulla misura della pensione.

 

l’importo della pensione

 

La retribuzione percepita con il part-time è ovviamente inferiore di quella che si percepirebbe per lo stesso lavoro, svolgendolo full-time. Questo ha un ovvio impatto sull’importo della pensione futura, soprattutto per la parte calcolata con il sistema contributivo. La pensione contributiva si ottiene, infatti, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione.

Per il part time il montante contributivo è pari al 33% della retribuzione, notevolmente inferiore a quella del full-time. Ricordiamo che per chi è entrato nel mondo del lavoro dopo il 1995 la pensione viene calcolata con ilsistema contributivo puro.

 

Diversamente, l’eventuale parte dell’assegno determinata con il sistema retributivo non viene svalutata, anche se si sceglie di svolgere gli ultimi periodi di lavoro pre-pensione in modalità part-time. Anche nel pubblico impiego, per la determinazione delle quote retributive di pensione, si continua ad utilizzare il valore della retribuzione teoricamente prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

 

età pensionabile

 

Per quanto riguarda il raggiungimento dell’età pensionabile, nel settore privato i periodi di tempo svolti in part-time (orizzontale o verticale) vengono conteggiati al pari di quelli svolti in full-time a condizione che sia stato rispettato il minimale INPS per il lavoro dipendente (circa 205 euro settimanali), ai sensi dell’articolo 7 del Dl 463/1983.

 

 

il settore pubblico

 

Nel settore pubblico viene meno questo vincolo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 554 del 1988 secondo il quale, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi sempre utili per intero.

Coloro che sono entrati o entreranno nel mondo del lavoro dopo il 1995 devono inoltre valutare il fatto che questo sistema richiede, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, che l’assegno previdenziale sia pari ad almeno 1,5 volte il valore dell’assegno sociale (circa 650 euro al mese). Soglia per raggiungere la quale, in caso di lavoro part-time, potrebbe essere necessario allungare la carriera lavorativa.

 

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