La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha prorogato anche per il 2020 la possibilità di accesso alla pensione anticipata con l’opzione donna.
I requisiti anagrafici per poter presentare la domanda sono:
- 58 anni per le lavoratrici che utilizzano la sola contribuzione di lavoro dipendente
- 59 anni per le lavoratrici che utilizzano in tutto o in parte la contribuzione da lavoro autonomo
Per quanto riguarda invece il requisito contributivo sono richiesti almeno 35 anni di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2019.
Ricordiamo che per raggiungere i 35 anni di contribuzione non sono utili i contributi figurativi da disoccupazione indennizzata.
Le finestre di accesso
- 12 mesi per le lavoratrici dipendenti
- 18 mesi per le lavoratrici con contribuzione da lavoro autonomo
Opzione donna e riscatto agevolato
La circolare INPS n. 6 del 22 gennaio 2020 ha allargato la platea dei lavoratori destinatari del “riscatto agevolato” estendendolo anche ai periodi di corso antecedenti il 1996 ma a una condizione: che si opti per il sistema di calcolo interamente contributivo.
Ora, nel caso specifico di “opzione donna” questa è una grande opportunità ed è certamente conveniente per le lavoratrici che hanno bisogno di maturare i 35 anni di contribuzione.
Con l’opzione donna, infatti, la pensione sarebbe comunque calcolata in regime contributivo a prescindere se si ricorra o meno al riscatto agevolato.
L’integrazione al trattamento minimo
Sebbene il regime di calcolo con l’opzione donna sia contributivo, l’importo della pensione viene integrato al trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo (1,5 volte l’assegno sociale) come nel caso di coloro che hanno contribuzione versata solo a partire dal 1° gennaio 1996.