Minimali e massimali contributivi per il 2019

Comunicati dall’INPS, con la circolare numero 6 del 25 gennaio 2019, i minimali e massimali contributivi che consentono l’accredito contributivo pieno (52 settimane) per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico nel 2019.

 

Minimale

 

L’art. 1 del decreto legge n. 338/89 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi e da contratti collettivi o individuali (in quest’ultimo caso solo se ne deriva una retribuzione superiore prevista dal contratto collettivo).

La legge prevede che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione deve essere aumentato, se inferiore, sino a raggiungere il 9,5% della pensione minima in vigore.

Nel 2019, quindi, il minimale giornaliero da assoggettare a contributi risulta fissato a 48,74 euro, pari al 9,5% di 513,01 euro, il nuovo minimo di pensione nel FPLD a partire dal 1° gennaio 2019. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) risulta quindi pari a 1.267,24 euro.  

 

Minimale part time

 

Le attuali disposizioni (sempre la citata legge n. 389/1989) prevedono che la retribuzione minima oraria da assumere quale base in caso di part-time, debba determinarsi rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimo giornaliero, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

Il procedimento di calcolo del minimale orario si articola nelle seguenti operazioni: si moltiplica il minimale giornaliero, ossia 48,74 euro per il numero delle giornate di lavoro settimanale a orario normale. L’anzidetto numero, in considerazione delle disposizioni e dei criteri vigenti in materia di minimali giornalieri, è in linea generale pari a 6, anche nei casi in cui l’orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni; si divide il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Applicando tale criterio, considerando un orario settimanale contrattuale di 40 ore, il minimale orario part-time per il 2019 risulta pari a 7,31 euro (48,74 x 6: 40).

 

Anche nel 2019 il limite l’accredito completo dei contributi obbligatori e figurativi settimanali è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. E pertanto nel 2019 è pari a 205,20 euro a settimana per un totale di 10.670 euro l’anno. Questo minimale, che si aggiunge a quelli indicati ai due punti precedenti, si applica per tutti i lavoratori, in particolare per quelli a tempo parziale e comporta, in caso di retribuzioni annue inferiori ai limiti, che l’INPS accrediti un numero di contributi settimanali in modo proporzionale riducendo l’anzianità annua.

 

Massimale contributivo

 

L’Inps fissa anche il massimale annuo contributivo e pensionabile per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 (cioè per i cd. contributivi puri) o per quelli che optano alla pensione contributiva. Nel 2019 questi lavoratori non sono tenuti a versare i contributi previdenziali per le retribuzioni che eccedono i 102.543,00 euro annui.

Per i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere il massimale contributivo è pari a 186.919 euro.

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