L’art. 1 della legge 335/1995 (Riforma Dini) consente ai lavoratori iscritti presso le gestioni INPS in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (che si trovano quindi in un regime di calcolo misto) di optare per la trasformazione e la liquidazione della pensione secondo le regole del regime contributivo.
Condizioni
Per l’esercizio della facoltà di opzione devono essere rispettate due condizioni:
- non aver maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995;
- possedere almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui almeno 5 nel sistema contributivo (successivi al 31 dicembre 1995).
I vantaggi
L’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo consente di guadagnare una prestazione pensionistica alle medesime regole dei lavoratori assicurati successivamente al 31 dicembre 1995. In alcuni casi può anche produrre un beneficio sull’importo dell’assegno. In particolare ciò può valere per quei lavoratori che possono vantare forti retribuzioni all’inizio del periodo lavorativo e che man mano sono diminuite con il passare del tempo. In questo caso l’applicazione del regime di calcolo contributivo potrebbe dar luogo ad una prestazione di importo superiore a quella risultante con il sistema misto.
Con l’opzione al regime di calcolo contributivo si possono inoltre attivare alcuni istituti presenti nel sistema contributivo per il raggiungimento dell’età pensionabile. Si pensi, tanto per fare un esempio, alla possibilità per le lavoratrici madri di godere di un anticipo di quattro mesi per ogni figlio sino ad un massimo di un anno.
Dal 2012 l’opzione comporta l’applicazione esclusivamente del metodo di calcolo contributivo e non più anche quella dei requisiti per il diritto previsti nel regime contributivo. Pertanto, ad esempio, non è possibile tramite l’opzione guadagnare l’uscita a 64 anni con 20 di anzianità contributiva ed un assegno pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale come previsto invece per i lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria dopo il 31 dicembre 1995.
Il massimale contributivo
Un ultima considerazione riguarda, infine, il massimale contributivo per i lavoratori dipendenti, infatti per i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 1995 non è previsto alcun massimale di retribuzione su cui determinare la contribuzione; con l’opzione al sistema di calcolo contributivo, invece la contribuzione è soggetta al massimale che, per il 2021, è pari a 103.055,00 euro.