Il Decreto Legislativo del 18 febbraio 2000, n. 47, con la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare e dei prodotti assicurativi vita, ha delineato una nuova normativa tributaria. La nuova disciplina si applica esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, mentre per in contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2000 continua ad essere applicata, per l’intera durata del contratto stesso, la vecchia normativa.
Riepilogo vecchia normativa
PREMIO | IMPOSTA | PRESTAZIONE CAPITALE | PRESTAZIONE RENDITA |
---|---|---|---|
Detrazione del 19% su un premio non superiore a 1.291,14 euro annui. Il contratto non deve avere durata inferiore a 5 anni no prestiti nei primi 5 anni | 2,5% sul premio versato, di qualsiasi importo | Imposta del 12,5% sulla differenza tra premi versati e prestazione, ridotta del 2% per ogni anno di durata superiore al decimo. In caso di morte non è applicata alcuna imposta. | Costituisce reddito da lavoro dipendente, soggetta a tassazione ordinaria per il 60% del suo ammontare |
La nuova normativa
Come accennato, il Decreto n. 47/2000, ha riscritto il trattamento fiscale dei contratti assicurativi vita, modificando le norme relative alla detraibilità dei premi ed alla tassazione delle prestazioni.
Tale decreto ha operato una significativa distinzione tra contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio morte, l’invalidità permanente e la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e contratti di assicurazione sulla vita con capitalizzazione dei premi versati, che hanno natura prevalentemente finanziaria. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 20 marzo 2001, n. 29/E, ha, poi, dettato i necessari chiarimenti in ordine al nuovo regime fiscale.
Contratti di assicurazione vita e di capitalizzazione con prevalente contenuto finanziario
Detraibilità premi
Per questa tipologia di contratti non è previsto alcun beneficio fiscale in relazione ai premi versati.
Contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio morte, invalidità permanente e non autosufficienza
Detraibilità premi
Per queste tipologie di contratti spetta una detrazione del 19% dei premi versati su un importo massimo annuo di 1.291,14 euro. Per quanto riguarda l’invalidità permanente deve essere prevista una franchigia di 5 punti percentuali. Sempre relativamente ai contratti vita, la durata non deve essere inferiore ai 5 anni e non deve essere consentita la concessione di prestiti nei primi 5 anni.
Imposta sul premio
E’ previsto un regime di esenzione dall’imposta del 2,5% sul premio versato.
Le prestazioni
Decesso dell’assicurato
I capitali liquidati sono esenti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche
Invalidità permanente
Le indennità liquidate sono esenti da qualsiasi tassazione
Non autosufficienza
Le prestazioni erogate sono esenti da qualsiasi imposta
Permanenza in vita dell’assicurato
Le prestazioni corrisposte alla scadenza contrattuale configurano un reddito da capitale, da assoggettare all‘imposta sostitutiva del 12,5% sulla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare di quanto percepito e e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione, esercitata alla scadenza. L’eventuale rendita è esente da tassazione.
Nuova fiscalità introdotta dal D.lgs. 47/2000
Contratti a contenuto finanziario e di capitalizzazione
PREMIO | IMPOSTA | PRESTAZIONE CAPITALE | PRESTAZIONE RENDITA |
---|---|---|---|
No detrazione | Nessuna imposta | Imposta del 12,5% sulla differenza tra ammontare erogato e premi versati. In caso di morte non è applicata alcuna imposta. | Nessuna imposta. prima della conversione in rendita del capitale, applicazione imposta del 12,5% sulla plusvalenza realizzata |
Contratti a copertura caso morte, invalidità permanente, non autosufficienza
PREMIO | IMPOSTA | PRESTAZIONE CAPITALE | PRESTAZIONE RENDITA |
---|---|---|---|
Detrazione del 19% su un importo massimo di 1.291,14 euro | Nessuna imposta | Imposta del 12,5% sulla differenza tra ammontare erogato e premi versati. In caso di morte non è applicata alcuna imposta. | Nessuna imposta. prima della conversione in rendita del capitale, applicazione imposta del 12,5% sulla plusvalenza realizzata |
Ulteriori interventi
Nuove misure fiscali sono state introdotte dalla conversione in legge del “decreto IMU” per quanto riguarda i premi versati. Vediamo di riassumerle di seguito:
Contratti a copertura del rischio morte e invalidità permanente
Detraibilità relativa all’anno di imposta 2013
- 19% su un premio massimo di euro 630,00 per l’anno 2013 (pari a una detrazione massima di euro 119,70)
Detraibilità relativa all’anno d’imposta 2014 e successivi
- 19% su un premio annuo massimo di euro 530,00 a decorrere dal 2014 (pari a una detrazione massima di euro100,70)
Contratti a copertura del rischio di non autosufficienza
- Detraibilità del 19% del premio su un importo massimo annuo pari ad euro 1.291,14
Riepilogo normativa fiscale sui premi attualmente in vigore
CASO MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE | CASO NON AUTOSUFFICIENZA |
---|---|
Detrazione 19% su un premio massimo annuo di euro 630,00 | Detrazione 19% su un premio massimo annuo di euro 1.291,14 |
Alcuni esempi
Un contraente ha due coperture assicurative:
una polizza TCM con premio annuo di 700 euro e una seconda polizza TCM con un premio di 250,00 euro.
A fronte dei premi pagati pari a 950,00 euro, l’importo comunque detraibile sarà pari al 19% di 530,00.
Un contraente ha due polizze:
Una polizza TCM per un premio annuo di 900,00 euro e una polizza LTC per un premio di 700,00 euro.
L’importo detraibile è composto dalle seguenti componenti:
19% di 530,00 euro (importo massimo per la TCM) più il 19% di 700,00 euro, per un importo complessivo di 233,70 euro.