Cosa succede se un libero professionista iscritto a un albo svolge anche un altra attività lavorativa diversa dalla sua professione? Oppure, nonostante sia iscritto ad un albo, non è iscritto alla sua cassa di previdenza professionale perché svolge prevalentemente un’attività di lavoro dipendente?
In questi casi potrebbe essere obbligato all’iscrizione presso la Gestione Separata INPS e, di conseguenza, a versare i relativi contributi.
L’articolo n. 18 della legge 111/2011 regola il corretto inquadramento previdenziale in tutti i casi in cui ci sia un dubbio se i contributi debbano essere versati alla propria Cassa professionale o alla gestione separata INPS.
Analizziamo quindi tutti i casi in cui un libero professionista iscritto all’albo può essere obbligato versare i contributi anche alla gestione separata INPS.
Liberi professionisti obbligati a iscriversi alla Gestione Separata INPS
L’iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per chi esercita per professione abituale, anche se non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali. L’iscrizione alla gestione separata è obbligatoria anche quando l’esercizio dell’attività professionale è subordinato all’iscrizione ad un albo, ma non è assoggettato al versamento dei contributi alla propria cassa di previdenza.
E’ il caso, ad esempio, di coloro che, pur svolgendo un’attività professionale in qualità di iscritti agli albi, non sono tenuti a versare il contributo soggettivo presso la propria cassa, oppure hanno esercitato la facoltà di non versamento o non iscrizione, se prevista nel regolamento del proprio ente. In queste situazioni, svolgere l’attività professionale non obbliga a versare contributi per la pensione alla propria cassa di previdenza, ma eventualmente può obbligare al solo versamento di contributi integrativi presso la stessa. È proprio in queste situazioni che può subentrare l’obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi presso la gestione separata: nello specifico, per quanto riguarda la scelta del versamento presso la cassa professionale o la gestione separata possono verificarsi tre differenti ipotesi.
Iscrizione vietata alla propria Cassa professionale
Alcune casse professionali vietano l’iscrizione ai professionisti che svolgono un’altra attività. INARCASSA (Cassa di previdenza e assistenza degli Ingegneri e Architetti), ad esempio, vieta l’iscrizione a chi è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria, come il fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps. In questo caso, eventuali compensi che possono derivare dall’attività professionale non devono essere versati a Inarcassa, ma presso la gestione separata dell’Inps. L’aliquota contributiva da applicare ai compensi, in simili situazioni, è quella del 24%, in quanto il professionista risulta iscritto ad altre gestioni previdenziali oltre che alla gestione separata.
Esercizio di attività professionale diverse
La maggior parte delle Casse private, comunque, non vieta l’iscrizione al professionista che risulta iscritto anche ad altre forme di previdenza obbligatoria. Tuttavia, se il professionista, oltre all’attività che lo obbliga a l’iscrizione all’apposito albo ed alla cassa, svolge un’ulteriore attività, in rapporto ai compensi derivanti da questa differente attività deve versare i contributi presso la gestione separata dell’Inps. Sono infatti i soli compensi professionali specifici ad essere soggetti a contribuzione soggettiva della cassa professionale, mentre gli altri proventi di lavoro autonomo vengono assoggettati a contribuzione, con aliquota del 24%, presso la gestione separata dell’Inps.
Iscrizione facoltativa alla Cassa professionale privata
Alcune casse concedono al professionista la facoltà di iscriversi o meno, in presenza di un’altra attività. In questa situazione, se il professionista si iscrive alla cassa deve versare i contributi presso l’ente stesso, altrimenti è obbligato a versare i contributi presso la gestione separata.
Quest’ipotesi, ad esempio, si verifica per i dottori commercialisti che, nonostante possano iscriversi presso la propria cassa, risultano iscritti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria o già pensionati. Se il professionista sceglie di non iscriversi alla propria cassa, però, deve versare i contributi sui compensi professionali presso la gestione separata dell’Inps.