Il Senato ha approvato in via definitiva la legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2016. L’approvazione del provvedimento è stata possibile solo dopo che il Governo ha presentato un emendamento che riassumeva tutti i contenuti della legge. Ciò ha comportato che essa sia composta da un solo articolo, ripartito in quasi mille commi. In questo modo non si sbaglierà a citare l’articolo della legge: è unico!
Le novità della legge in tema di previdenza le abbiamo riassunte di seguito, riportando, per ciascun argomento, un breve riassunto della norma.
Opzione donna
E’ la disposizione, tanto attesa, che riguarda l’ambito temporale dell’opzione donna che permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento pensionistico anticipato di pensione in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome, a condizione che si opti per il solo calcolo contributivo. In particolare, a modifica delle precedenti istruzioni INPS, la disposizione consente l’accesso a questa forma di pensionamento anche quando la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.. Sulla possibilità di prorogare ulteriormente la disposizione è previsto un monitoraggio dell’attuazione della sperimentazione. Se l’onere previsto dovesse risultare inferiore, verrà disposto l’utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.
Part time lavoratori anziani
Viene introdotta, per il settore privato, una specifica disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, il datore di lavoro ed il lavoratore, in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, possono concordare la trasformazione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento, a carico dello Stato, della copertura figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito del lavoratore e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
La possibilità è riconosciuta a specifiche condizioni. In primo luogo, il dipendente, titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (per il periodo 2016-2018, 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi, per le lavoratrici del settore privato 65 e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018) ed avere già maturato (al momento della trasformazione del rapporto di lavoro) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento. Inoltre l’accordo per la trasformazione del rapporto (con contestuale riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%) deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico.
Penalizzazione per chi è andato in pensione prima di compiere il 62° anno di età
Il comma 161-novies interviene sulla norma che ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla riforma Fornero (riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) i soggetti che maturano il requisito per la pensione anticipata (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, nel 2015) entro il 31 dicembre 2017. La disposizione è finalizzata ad estendere l’applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi la penalizzazione.
Aliquota contributiva lavoratori autonomi
Il comma 107 riduce di un punto percentuale (dal 28% previsto al 27%), per l’anno 2016, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. Si ricorda infatti che la normativa vigente stabilisce l’aliquota contributiva al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017.