L’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 252/2005 prevede che ai lavoratori di prima occupazione successiva la 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, è consentito, nei venti anni successivi al quinto, di portare in deduzione dal proprio reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro.
In sostanza l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal sesto anno successivo a quello di adesione) sale, per questi lavoratori a 7.746,86 euro.
Facciamo un esempio per capire meglio
Supponiamo un lavoratore che ha iniziato la propria attività nel 2009 e che nel 2010 decide di aderire a una forma di previdenza complementare. All’inizio il suo reddito, si presume, non è elevato per cui nei primi cinque anni di adesione i suoi versamenti sono stati rispettivamente:
- 2010 pari a 500,00 euro
- 2011 pari a 700,00 euro
- 2012 pari a 700,00 euro
- 2013 pari a 500,00 euro
- 2014 pari a 1.000,00 euro
per un totale complessivo di 3.400,00 euro che sono stati regolarmente dedotti.
La deduzione totale che sarebbe spettata (nei primi cinque anni) è di 25.822,85 euro (5.164,57 X 5) ma in effetti l’importo dedotto è stato di 3.400,00 euro. In questo caso, a partire dal sesto anno, il lavoratore in oggetto può usufruire di un “bonus fiscale” pari a 22.422,85 euro, ossia la differenza tra la deduzione complessiva spettante e quella usufruita (25.822,85 meno 3.400,00). Tale agevolazione potrà essere esercitata nei venti anni successivi al quinto (dal sesto al venticinquesimo) per un importo annuo massimo, oltre il limite dei 5.164,57 euro, di 2.582,29 euro. Ipotizzando che al sesto anno il lavoratore versi 7.000,00 euro, egli potrà portarli interamente in deduzione, in questo caso il suo “bonus” scenderà da 22.422,85 a 20.587,42 euro (22.422,85 meno 1.835,43 di extra deduzione oltre i 5.164,57). Se al settimo anno il lavoratore versa 6.500,00 euro li porterà ancora tutti in deduzione e, in questo caso, il suo “bonus” scenderà a 19.251,99 euro, e così via fino al venticinquesimo anno.
Per i lavoratori di prima occupazione, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, si devono intendere quei soggetti che al 1° gennaio 2007, non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso una qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
Va rimarcato come il beneficio fiscale dell’adesione è particolarmente esaltato dall’impianto complessivo del decreto 252/2005 secondo il quale è possibile dedurre oggi con impatto sull’aliquota marginale IRPEF e con rinvio di tassazione al momento della prestazione applicando un’imposta sostitutiva del 15 percento che può ridursi dello 0,30% per ogni anno di permanenza superiore al 15° sino a raggiungere un’aliquota minima del nove percento, ipotesi davvero verosimile per un giovane aderente.