L’assegno sociale è una prestazione esclusivamente assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a favore di soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica. E’ stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale prevista dall’articolo 26, della legge 153/1969.
Vediamo in questo approfondimento quali sono i requisiti e le caratteristiche per il diritto a questa prestazione nel 2017.
I requisiti
L’assegno sociale è riconosciuto ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto almeno 65 anni e 7 mesi di età (requisito da adeguare periodicamente all’incremento della speranza di vita). Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini comunitari e quelli extra comunitari in possesso della carta di soggiorno semprechè siano residenti in Italia. Devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni. Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia, pertanto un eventuale trasferimento all’estero comporta la perdita dell’assegno.
La disciplina è stata modificata dalla legge Fornero del 2011 la quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico è incrementato di un anno. da questa data, pertanto, l’età minima per il riconoscimento dell’assegno sociale passerà a 66 anni e 7 mesi.
l’età per conseguire l’assegno sociale
Anni | Requisito anagrafico |
---|---|
2012 | 65 anni |
2013-2014-2015 | 65 anni e 3 mesi |
2016-2017 | 65 anni e 7 mesi |
2018 | 66 anni e 7 mesi |
2019-2020 | 67 anni |
I vincoli reddituali
Per l’anno 2017 l’importo intero dell’assegno sociale è pari a € 448,07 per 13 mensilità. La possibilità di percepire l’importo intero è però vincolata ai redditi dell’interessato e dell’eventuale coniuge. Infatti, l’assegno sociale viene liquidato per intero solo se non si possiedono altri redditi; la sua misura viene ridotta proporzionalmente in relazione al reddito percepito dall’interessato e dall’eventuale coniuge.
In particolare, nel caso il reddito sia inferiore ai limiti di legge, l’assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno e l’ammontare del reddito annuo.
Ad esempio, in presenza di un reddito di € 300,00 al mese, l’assegno spetterà per un importo di € 148,00 (448 meno 300).
Ai fini della determinazione dell’importo concorrono i redditi di qualsiasi natura al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli esenti da imposte, quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari.
Vanno esclusi dal calcolo il trattamento di fine rapporto e le sue eventuali anticipazioni, il valore dello stesso assegno sociale nonché il reddito della casa di abitazione.
Non concorre a formare il reddito, inoltre, la pensione a carico di gestioni ed enti previdenziali, pubblici e privati, che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, purché sia stata liquidata con il sistema di calcolo contributivo. In tal caso la dispensa dal computo del reddito è limitata alla misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo del valore dell’assegno sociale. Vengono escluse anche dal computo dei redditi le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa erogati dall’INPS ai pensionati per inabilità.