Il trattamento di fine rapporto è una “retribuzione differita” che viene liquidata dal datore di lavoro al termine del rapporto lavorativo (pensionamento, licenziamento, dimissioni, morte).
Il TFR accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione annua lorda e viene, al 31 dicembre di ciascun anno, rivalutato in base ad una percentuale fissa, l’1,5%, più una percentuale variabile, il 75% dell’indice dell’inflazione per operai e impiegati (indice FOI).
Il TFR non è soggetto alla tassazione ordinaria IRPEF bensì alla tassazione separata in base all’aliquota media nei 5 anni antecedenti la liquidazione e tale imposta viene determinata dall’Agenzia delle Entrate.
L’imposta definitiva viene determinata in due differenti momenti.
La tassazione provvisoria
Effettuata dal datore di lavoro in base all’aliquota media riferita al “reddito di riferimento”.
Per determinare il reddito di riferimento si deve considerare il TFR al netto delle rivalutazioni già tassate (11% sino al 2015 e 17% dal 2016). Una volta calcolato il reddito di riferimento (base imponibile) questo deve essere moltiplicato x 12 e diviso per il numero di anni di anzianità lavorativa (un mese corrisponde a 0,83).
TFR maturato al netto delle rivalutazioni già tassate X 12
_________________________________________________________
anzianità lavorativa
Proviamo a fare un esempio
Mario dopo 20 anni di lavoro ha maturato un TFR complessivo pari a 55.000,00 euro, di cui 3.000,00 rappresentano le rivalutazioni già tassate.
Il reddito di riferimento sarà quindi pari a:
52.000,00
___________ X 12 = 31.200,00
20
Ora bisogna trovare l’aliquota media di tassazione applicando le aliquote IRPEF al reddito di riferimento:
- fino a € 15.000,00 x 23% = 3.450,00
- da € 15.000,00 a € 28.000,00 x 27% = 3.510,00
- da € 28.001,00 a 31.200,00 x 38% = 1.216,00
Imposta complessiva: 8.176,00
aliquota media: 8.176,00 / 31.200,00 = 26,20%
importo netto liquidato dal datore di lavoro: 52.000,00 – 14.410,00 (26,20% di 52.000,00) = 37.590,00
La tassazione definitiva
l’Agenzia delle Entrate provvederà poi a calcolare la tassazione definitiva sulla base dell’aliquota media di tassazione nei 5 anni precedenti la liquidazione.
Nel caso in cui in uno o più dei 5 anni non vi sia stato reddito imponibile si considerano solo gli anni in cui c’è stato reddito; nel caso in nessuno dei 5 anni precedenti vi è stato reddito allora si applica l’aliquota IRPEF relativa al primo scaglio, ossia il 23%.