In questo articolo vediamo come sia molto interessante parlare di previdenza integrativa ad un particolare target di clientela: il dipendente pubblico.
Infatti per i dipendenti pubblici la previdenza integrativa non è totalmente disciplinata dal decreto 252 del 2005 come invece lo è per tutte le altre categorie di lavoratori, esistono ancora oggi delle differenze che fanno dei fondi aperti e dei PIP strumenti sicuramente più appetibili rispetto ai fondi chiusi di categoria.
Partiamo dal TFR per esempio, lo sapevi che se conferito ad un fondo chiuso non viene materialmente versato ma solo accantonato figurativamente? Questo significa che non viene investito, che non produce rendimenti.
Il dipendente pubblico, se aderisce ad un fondo chiuso, non può richiedere un’anticipazione per ulteriori esigenze sino al 30% di quanto maturato ………
E lo sai cosa succede in caso di invalidità superiore al 66,66%? Che non può chiedere il riscatto totale della posizione maturata, lo sapevi?
In caso di premorienza dell’aderente a chi viene erogata la prestazione? Ai beneficiari designati dall’iscritto, corretto?
Ma se la premorienza riguarda un dipendente pubblico iscritto ad un fondo di categoria, questo non avviene!
Infatti la prestazione in caso di premorienza spetta prima di tutto agli eredi legittimari, ovvero il coniuge e i figli e in mancanza i genitori, come accade anche nella previdenza obbligatoria.
Solo se assenti queste figure è possibile designare un diverso beneficiario
Il dipendente pubblico è a conoscenza di queste differenze? E’ molto difficile!
Cosa deve fare il dipendente pubblico per avere uno strumento più flessibile? Una cosa molto semplice, aderire ad un fondo pensione aperto piuttosto che ad un PIP perché in questo caso la normativa di riferimento sarà anche per lui il decreto 252 del 2005!!
Interessante dove posso trovare informazioni aggiuntive?
A breve l’argomento sarà oggetto di un webinar dedicato