La pensione supplementare

 

La pensione supplementare spetta ai lavoratori già titolari di una pensione quando i contributi versati in un’altra gestione non sono sufficienti per raggiungere il diritto a un’altra prestazione

 

Può accadere spesso che un lavoratore abbia svolto nel corso della sua vita differenti attività che abbiano dato luogo a contributi versati presso gestioni diverse. In questo caso il lavoratore ha la possibilità di ricorrere alla ricongiunzione, totalizzazione e cumulo ma oltre a queste opzioni ai lavoratori dipendenti del settore privato (AGO) è concessa la facoltà di chiedere la liquidazione della pensione supplementare. 

 

Si tratta di una facoltà, concessa dall’articolo 5 della legge 1338/1962, solo nei confronti dei pensionati titolari di una pensione a carico delle gestioni esclusive (es. dipendenti pubblici) e sostitutive dell’AGO: la prestazione non può essere ottenuta quindi se il lavoratore ha in pagamento una pensione dalla gestione separata o delle Casse dei liberi professionisti. 

 

esempio 

 

Un titolare di pensione di vecchiaia a carico dell’ex INPDAP che abbia anche 4 anni di contributi presso la gestione lavoratori dipendenti privati INPS può chiedere a quest’ultima gestione la liquidazione di una pensione supplementare calcolata sui 4 anni di anzianità contributiva.

Se la pensione fosse invece erogata dalla gestione separata o da una Cassa dei liberi professionisti la pensione supplementare non potrebbe essere richiesta.

 

Requisito anagrafico

 

La pensione supplementare può essere erogata al compimento dell’eta’ pensionabile di vecchiaia fissata dalla Riforma Fornero fermo restando la cessazione di attivita’ di lavoro dipendente. In pratica bisogna attendere i 66 anni e 7 mesi di età sia per gli uomini che per le donne (dal 2018), requisiti che poi si adegueranno sulla base dell’aspettativa di vita. 

 

La Gestione Separata

 

Anche la gestione separata eroga una pensione supplementare qualora l’iscritto abbia già ottenuto una pensione principale. E, peraltro, in misura piu’ estensiva rispetto a quanto previsto nell’AGO in quanto vengono qui ammessi anche i titolari di una pensione a carico delle Casse professionali.

L’articolo 1, comma 2, del D.M. 282/1996 prevede infatti qualora «gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare».

Anche in tal caso bisogna raggiungere l’età della vecchiaia prevista nella gestione separata (66 anni e 7 mesi gli uomini e le donne) e la prestazione può essere liquidata anche se il relativo importo risulta inferiore all’importo minimo richiesto per le prestazioni contributive (1,5 volte l’assegno sociale) .

  gestione in cui si è titolare di pensione autonoma
gestione in cui s’intende chiedere la pensione supplementare FPLD e autonomi gestione separata  fondi esclusivi fondi sostitutivi Casse professionali
AGO dipendenti e gestioni autonomi   NO SI SI NO
Gestione separata SI   SI SI SI
Fondi esclusivi NO NO   NO NO
Fondi sostitutivi NO NO NO   NO
 ex ENPALS SI, solo con autonomi NO SI SI NO
INPGI  SI NO SI SI NO
Casse dei liberi professionisti Solo se previsto dal regolamento delle singole Casse 

 

 

 

 

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