Il decreto legge 4/2019 emanato il 28 gennaio di quest’anno ha introdotto una serie di novità in materia pensionistica principalmente rivolte ad abbassare il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione anticipata. Quota 100 ( 62 anni di età e 38 di contributi) ed Opzione donna ( 58 anni per le dipendenti – 59 per le autonome con 35 anni di contribuzione) sono due provvedimenti che pur avendo caratteristiche diverse e proprie, permettono di raggiungere la maturazione in anticipo rispetto ai requisiti previsti per la pensione anticipata ordinaria che matura al raggiungimento di 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini – indipendentemente se lavoratori dipendenti o autonomi.
Il decreto ha inoltre introdotto la possibilità di maturare la pensione anticipata ordinaria con 41 anni di contribuzione per quella tipologia di lavoratori definiti precoci e per quelli che sono impiegati in occupazioni con mansioni gravose o usuranti. Ulteriore novità (alla stregua di Quota 100 ed Opzione donna) è la reintroduzione della finestra di uscita; ovvero quel lasso temporale che decorre tra la maturazione del diritto e il pagamento da parte dello Stato della prima rata di pensione che in questo caso è fissato in tre mesi. Un lavoratore che può dimostrare di appartenere ad una delle tre categorie di cui sopra qualora raggiunga un’anzianità pari o superiore a 41 anni riceverà da parte dell’Inps il pagamento delle pensione tre mesi dopo.
Ma vediamo nel dettaglio cosa si intende per ogni singola categoria.
Lavoratori precoci: vengono definiti tali coloro che possono dimostrare di avere un’anzianità contributiva (intera o frazionata) prima del 19° anno di età di almeno un anno (52 settimane per i lavoratori dipendenti 12 mesi per gli autonomi secondo il proprio estratto contributivo).
Questi lavoratori oltre al requisito contributivo devono dimostrare di trovarsi in uno stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, e devono avere concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi.
Alternativamente a queste condizioni, devono dimostrare al momento della richiesta di assistere da almeno sei mesi il coniuge, o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto 70 anni ,oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Sono ammessi inoltre a questo beneficio coloro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa con invalidità non inferiore al 74 percento.
Lavoratori occupati in attività gravose o usuranti: appartengo a questa categoria coloro che svolgono lavori gravosi da almeno sei anni negli ultimi sette o per sette negli ultimi dieci. Vengono ricompresi anche i lavori usuranti, attività particolarmente pesanti da punto di vista fisico.
Nella classificazione delle attività gravose si possono ritrovare gli operatori dell’industria estrattiva, o gli addetti dell’edilizia, mentre nelle attività usuranti rientrano attività come: i lavori in cava o galleria, i conducenti di veicoli pesanti, i lavori notturni o alla catena.
Di seguito due schemi riassuntivi della classificazione ai fini previdenziali delle attività descritte:
lavori con mansioni gravose
Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici |
Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati |
Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni |
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia |
Conciatori di pelli o pellicce |
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti |
Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante |
Operai dell’agricoltura, della zootecnica e della pesca |
Conduttori di mezzi pesanti e camion |
Pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative |
Addetti alle professioni infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni |
Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione |
Addetti all’assistenza personale di individui in condizione di non autosufficienza |
Lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature |
Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educazione degli asili nido |
Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne |
lavori con mansioni usuranti
Lavoratori in galleria, cava o miniera |
Lavoratori in cassoni ad aria compressa |
Lavori svolti da palombari |
Lavori ad alte temperature |
Addetti alla lavorazione del vetro cavo |
Lavori espletati in spazi ristretti |
Lavori di asportazione dell’amianto. Sono ricompresi i lavoratori notturni a turni,nonchè coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi pari all’intero anno lavorativo, gli addetti alla linea catena e i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto. |
E’ importante sottolineare che questa prestazione pensionistica è (come Quota 100) incumulabile con i redditi da lavoro autonomo o dipendente per il periodo dal pensionamento al raggiungimento del requisito per la pensione anticipata ordinaria (41 o 42 anni e 10 mesi) e che l’accesso è subordinato alla presentazione di apposita domanda da presentare all’Inps entro il 1 marzo di ogni anno.
articolo di Alex Micheli