La pensione dell’ex Fondo telefonici

Il Fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia è un ex fondo sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria soppresso dal 1° gennaio 2000 per effetto della legge finanziaria del 2000 e confluito nell’INPS. I titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici legati a tale fondo sono stati iscritti, a partire da quella data, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) in evidenza contabile separata; a tali soggetti continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso fondo medesimo.

 

In tale fondo risultava iscritto il personale dipendente delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia.

Con la soppressione del fondo i lavoratori assunti successivamente vengono iscritti direttamente nel FPLD con applicazione integrale delle regole e della disciplina vigente nell’assicurazione comune.

 

ll calcolo della pensione nel fondo telefonici

 

Gli iscritti presso il fondo telefonici godono ancora oggidi regole per il calcolo della misura della pensione diverse rispetto agli altri assicurati, in particolare, con riferimento alle anzianità maturate prima del 1997.Infatti, solo dal 1° gennaio 1997 la normativa è stata completamente armonizzata alle regole previste nell’assicurazione generale obbligatoria. In particolare per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di telefonia il calcolo della pensione è effettuato in cinque quote:

  • quota A. per il servizio utile sino al 31.12.1992
  • quota B 1. per il servizio utile negli anni 1993 e 1994;
  • quota B 2. per il servizio utile negli anni 1995 e 1996;
  • quota B 3. per il servizio utile dall’1.1.1997 al 31.12.2011
  • quota C. per quanto riguarda il sistema di calcolo contributivo (dal 1996 per chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; dal 2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi alla predetta data).

 

Anzianità Massima Valorizzabile

 

Il decreto legislativo n. 658 ha previsto che la pensione massima erogabile in regime di calcolo retributivonon può superare il 90% della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, prima del 1° gennaio 1996 o l’80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme vigenti nell’AGO. 

 

 

Le prestazioni previdenziali

 

Le prestazioni erogate dall’ex Fondo telefonici sono oramai le medesime  previste dal Fondo Pensione Lavoratori dipendenti:

 

  • pensione di vecchiaia
  • pensione anticipata
  • pensione d’invalidità
  • pensione d’inabilità
  • pensione ai superstiti indiretta
  • pensione ai superstiti reversibile

Anche i requisiti sono gli stessi di quelli previsti dal FPLD.

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