Il rischio infortunio è presente in qualsiasi attività lavorativa e nessun lavoratore può considerarsi esente. Ma un infortunio può anche accadere durante il tragitto casa – lavoro o viceversa o recandosi in un luogo diverso dalla sede dell’azienda, su ordine del datore di lavoro.
Ma quali sono i casi in cui un lavoratore dipendente ha diritto a ricevere un’indennità o una rendita dall’INAIL?
Affinché un infortunio sul lavoro sia risarcibile devono presentarsi due specifiche situazioni:
- la conseguenza dell’infortunio che deve essere almeno un’inabilità temporanea;
- l’infortunio deve essere accaduto in occasione dell’attività lavorativa.
Vediamo quali sono i casi in cui l’INAIL deve provvedere all’indennizzo.
Infortunio sul lavoro
Un infortunio risarcibile deve avere le seguenti caratteristiche:
la causa deve essere violenta ed esterna (al contrario della malattia professionale dove la causa è invece interna e lenta) e deve provocare lesioni obiettivamente consultabili che portino a:
- morte;
- invalidità permanente, parziale o totale;
- inabilità temporanea, parziale o assoluta per un periodo di tempo limitato.
L’evento deve poi avere le seguenti caratteristiche:
- rilevanza clinica
- nesso causa – effetto;
- danno a breve distanza di tempo.
Occasione di lavoro
Abbiamo detto che l’infortunio deve verificarsi in occasione dell’attività lavorativa, ovvero l’evento deve essere legato al lavoro svolto da un nesso causa – effetto, quindi non è sufficiente che si verifichi durante il lavoro. Se l’evento dannoso è collegato all’attività, anche quando il lavoratore abbia adottato un comportamento negligente e/o imprudente, verrà in ogni caso indennizzato; al contrario, se il dipendente aggrava le conseguenze dell’infortunio in modo doloso (di propria volontà) o se l’infortunio deriva da abuso di alcolici, psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni, non sarà riconosciuto alcun indennizzo.
Infortunio in itinere
Viene risarcito anche il danno subito da infortunio nel tragitto casa – lavoro e viceversa. Attenzione però che se sono state fatte deviazioni, rispetto al percorso più breve, per l’indennizzabilità queste devono essere necessarie: sono considerate tali le deviazioni effettuate per accompagnare i figli a scuola, per causa di forza maggiore (ad esempio per lavori in corso), per disposizione del datore di lavoro, per esigenze assistenziali improrogabili o per obblighi penalmente rilevanti. Se nel tragitto si è verificata una sosta, il risarcimento avviene solo se sia stata breve e non abbia esposto il lavoratore a un rischio maggiore. Quando per lo spostamento si utilizza la propria auto il risarcimento avviene solo se:
- il veicolo è fornito dal datore, ed il suo uso è prescritto per esigenze lavorative;
- l’utilizzo dei mezzi pubblici comporta un’assenza troppo lunga dalla famiglia;
- non esiste una coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e l’orario di lavoro (l’attesa dei mezzi supera i 60 minuti);
- il percorso, comprensivo dell’utilizzo dei mezzi pubblici, comporta più di un Km da fare a piedi.
La normativa sull’argomento è comunque molto vasta: in genere, si riconosce la necessità di utilizzo del mezzo proprio quando sono presenti difficoltà non lievi per raggiungere il posto di lavoro.
Inabilità temporanea
Nei casi meno gravi, l’infortunio può dar luogo a una riduzione della capacità lavorativa temporanea (inabilità): quando non è parziale ma assoluta (comporta, quindi, l’astensione dal lavoro, poiché il dipendente non è abile a svolgere alcuna mansione, anche se per un periodo di tempo limitato), l’INAIL paga un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione, per i primi 90 giorni (esclusi i primi tre, a carico del datore) ed al 75% dal 91° giorno in avanti.
Inabilità permanente
Quando l’inabilità, invece è duratura, si ha diritto all’indennizzo per danno biologico, se il danno è superiore al 6%. Se il danno è compreso tra il 6% ed il 15%, si ha diritto a un’indennità in capitale (una tantum, in un unica soluzione), mentre se il danno è compreso tra il 16% ed il 100%, il lavoratore riceve una rendita a titolo di indennizzo del danno sia biologico, sia patrimoniale.
L’importo del danno biologico dipende dalle menomazioni riportate a seguito dell’infortunio (accertate e valutate attraverso apposite tabelle), nonché dal sesso e dall’età dell’infortunato. Quando la menomazione è superiore al 16%, l’ammontare dell’indennizzo è influenzato anche dalla retribuzione e da un coefficiente di maggiorazione poiché è risarcito il danno patrimoniale.
Ulteriori prestazioni
Oltre alle prestazioni esposte, in alcuni casi il lavoratore può aver diritto a:
- un assegno per l’assistenza personale continuativa (quando il beneficiario della rendita, invalido al 100%, non è in grado di far fronte autonomamente alle attività della vita quotidiana);
- un assegno di incollocabilità (quando il lavoratore, invalido in misura pari o superiore al 34%, non può usufruire del collocamento obbligatorio).
Nei casi in cui vi è la premorienza del lavoratore, i beneficiari (coniuge e figli) hanno diritto alla rendita superstiti; in mancanza di coniuge e figli la rendita spetta ai genitori a carico del defunto o, in mancanza, a fratelli e sorelle conviventi e a carico.
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