Con riferimento allo svolgimento di attività lavorativa nella società da parte dei soci è necessario soffermarsi sugli aspetti previdenziali e sulla questione legata alla doppia contribuzione. Il socio che esercita, infatti, attività in forma di impresa contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma è tenuto a versare i contributi alla Gestione Separata INPS sul reddito da lavoro dipendente, per l’attività di lavoro autonomo e sugli utili alla Gestione Commercianti o Artigiani, per l’attività d’impresa.
Si configura, quindi, una doppia contribuzione, ma non una doppia imposizione, in quanto gli importi assoggettati a contribuzione sono differenti.
- Cosa succede se il socio è un familiare?
- Entro quali limiti è compatibile la prestazione di attività lavorativa nell’azienda contestualmente alla partecipazione al capitale sociale?
In primo luogo, occorre distinguere:
- il socio d’opera, ossia colui che partecipa alla società conferendo la propria attività lavorativa. Il socio d’opera non è un lavoratore dipendente della società ed il corrispettivo che riceve è sotto forma di partecipazione agli utili, in quanto partecipa al rischio d’impresa. L’attività lavorativa prestata e la qualifica di socio sono strettamente legate;
- il socio lavoratore: colui che, a prescindere dalla sua qualifica sociale, svolge un’attività lavorativa a favore della società in virtù di un contratto di lavoro distinto dal contratto societario. Il socio lavoratore, oltre a partecipare alla distribuzione degli utili, percepisce dalla società uno stipendio ed è soggetto agli obblighi previdenziali previsti per i lavoratori dipendenti.
Nell’analizzare la disciplina dell’attività lavorativa nella società da parte dei soci, è opportuno quanto doveroso soffermarsi sull’aspetto contributivo e sulle implicazioni legate all’eventuale doppia contribuzione.
l’obbligo contributivo
Innanzitutto, l’obbligo contributivo in capo ai soci operanti si pone solo per gli artigiani e per i commercianti. Per questi soggetti sono istituite infatti apposite Gestioni (che dipendono dall’INPS), destinatarie dei relativi contributi e tenute a erogare le prestazioni previdenziali al verificarsi degli eventi tutelati dalla legge:
- la Gestione Commercianti;
- la Gestione Artigiani.
L’obbligo di iscrizione alle rispettive Gestioni sorge solo in presenza di un requisito oggettivo e di uno soggettivo:
- il requisito oggettivo risiede nella categoria di appartenenza della società in base all’attività svolta in concreto, che deve rientrare nel settore terziario nel caso della Gestione Commercianti e nel settore artigianato nel caso della Gestione Artigiani.
- il requisito soggettivo sussiste per la Gestione Commercianti se il socio presta la propria attività all’interno della società in modo abituale e prevalente, indipendentemente dal numero di soci e a prescindere dal numero di dipendenti che lavorano nella società stessa. Nel caso invece della Gestione Artigiani sussiste se la maggioranza dei soci (uno, nel caso di due soci) presta la propria attività all’interno della società in modo abituale e la svolge in prevalenza con lavoro personale nel processo produttivo. Per alcune tipologie di società, sono richieste ulteriori condizioni.
doppia contribuzione?
Premesso che l’obbligo contributivo in capo ai soci operanti si pone solo per gli artigiani e per i commercianti, per analizzare il problema della eventuale doppia contribuzione occorre distinguere tra lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo da parte del socio lavoratore.
Il socio lavoratore subordinato deve versare all’INPS fondo pensione lavoratori dipendenti sulla retribuzione da lavoro dipendente e alla Gestione Artigiani o Commercianti (in base al settore di attività) sugli utili.
Si configura quindi una doppia contribuzione ma non una doppia imposizione in quanto gli importi assoggettati a contribuzione sono differenti.
Il socio che svolge in un’unica impresa contemporaneamente più attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria IVS è iscritto nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente.
Ciò significa che il problema della doppia contribuzione non si configura in quanto l’INPS applicando il criterio della prevalenza unifica le contribuzioni.
Il socio che esercita attività in forma di impresa contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata è tenuto a versare sia alla Gestione Separata INPS per l’attività di lavoro autonomo che alla Gestione Commercianti o Artigiani per l’attività d’impresa.
In tal caso quindi non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, ma il lavoratore è tenuto alla doppia contribuzione.