Anche gli iscritti alla Gestione Separata INPS possono richiedere il riscatto del periodo legale di laurea. E’ tuttavia necessario verificare se tali periodi di studio si collocano prima o dopo il 31 marzo 1996, data di introduzione dell’obbligo contributivo presso la gestione separata stessa. Questo perché non possono essere accreditati a una gestione previdenziale contributi che si riferiscono a un periodo in cui la gestione non esisteva, questo anche se la laurea formalmente sia stata conseguita successivamente.
Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione – sezione del lavoro – con la sentenza n. 16828 del 2019 riguardante la richiesta di riscatto del periodo del corso legale degli studi da parte di un iscritto alla Gestione Separata con riferimento ad anni accademici compresi tra il 1988 e il 1992, ribaltando la decisione del giudice di merito che aveva accolto la domanda.
La motivazione deriva dalla constatazione che, se pure l’interessato avesse potuto lavorare in quel periodo, anziché dedicarsi allo studio, non avrebbe comunque potuto avvalersi dell’accredito di quel periodo, ai fini del futuro trattamento pensionistico, non essendo prevista la relativa copertura previdenziale.
In generale, il riscatto della laurea nella Gestione Separata INPS può essere più conveniente del riscatto nella gestione dei lavoratori dipendenti, in quanto l’onere viene calcolato sul valore medio mensile dei compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria negli ultimi 12 mesi antecedenti la richiesta (o periodo inferiore) a cui si applica l’aliquota di computo in vigore negli anni oggetto del riscatto.
Ad esempio, il riscatto di una laurea breve triennale (periodo 2000 – 2003) nella Gestione Separata per un titolare di partiva IVA iscritto alla Gestione Separata con un compenso negli ultimi 12 mesi di € 30.000,00, ha oggi un costo complessivo pari a € 22.500,00, importo dato dall’aliquota del 25% sul compenso per il numero di anni da riscattare.
Per il resto, la normativa applicabile è la stessa per ogni singola gestione previdenziale. Quindi anche nella Gestione Separata è possibile valorizzare ai fini pensionistici il periodo di studio universitario, a condizione che si sia conseguita la laurea e per il numero massimo degli anni del corso legale di laurea. Inoltre, il periodo relativo al corso di laurea non deve essere coperto da altra tipologia di contribuzione. Non è quindi possibile riscattare gli anni relativi ai corsi di studio non conclusi o già coperti da altra tipologia di contribuzione.
Infine, si possono riscattare, oltre ai periodi utili per i diplomi universitari, anche i periodi utili per i corsi di specializzazione, i dottorati di ricerca e vari altri diplomi indicati dalla legge, con vari limiti e modalità.