La possibilità di chiedere anticipazioni al fondo pensione è regolata dall’articolo 11, comma 8, del decreto n. 252/2005 il quale prevede che: ” le some percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento d’iscrizione. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato”.
La nuova norma introdotta dal decreto 252/2005 prima, a differenza della precedente, la reintegrazione del capitale presso il fondo pensione. Inoltre, la dottrina ha segnalato che il credito d’imposta debba essere relativo unicamente alle somme eccedenti il massimale di 5.164,57 euro, in quanto il versamento inferiore a tale importo avrà le caratteristiche di mero versamento contributivo a cui si dovrà applicare l’ordinario regime fiscale previsto.
Un esempio di reintegrazione e di credito d’imposta.
Si supponga un’anticipazione di 20.000,00 euro per spese mediche su cui è stata effettuata una ritenuta di 3.000,00 euro (pari al 15%). Dopo due anni dalla richiesta di anticipazione, l’iscritto ha effettuato un versamento di 9.164,57 euro. In questo caso ha diritto alla deduzione ordinaria di 5.164,57 euro e sulla parte eccedente tale limite, pari a 4.000,00 euro (ammontare reintegrato), a un credito d’imposta che deriva dal seguente calcolo:
anticipo : imposta pagata = ammontare reintegro : credito d’imposta
20.000 3.000 4.000 X
X = 3.000 x 4.000 : 20.000 = 600,00 credito d’imposta
Poiché lo scopo del reintegro è la ricostruzione della posizione individuale quale era al momento dell’anticipazione (posizione che poteva essere composta sotto il profilo tributario, da tre elementi: contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati in capo al fondo), è opportuno che il reintegro “replichi” la precedente posizione individuale in modo tale da far corrispondere a tale precedente situazione anche il regime fiscale dell’erogazione. Sulla base di tale considerazione, qualora il reintegro fosse parziale, la pregressa situazione fiscale dei contributi dovrà quindi essere ricostruita proporzionalmente sulla base delle diverse componenti che costituivano la posizione dell’iscritto al momento della percezione dell’anticipazione.
In merito alla modalità di utilizzo del credito d’imposta, il reintegro possa essere fatto valere solo sulle anticipazioni fruite dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del decreto 252/2005) nella considerazione che il credito d’imposta è strettamente connesso all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% ovvero del 9% o del 23%.
Ricordiamo, infine, che ai fini del computo degli 8 anni d’iscrizione al fondo per l’ottenimento dell’anticipazione (richiesta in tutte le ipotesi diverse da quella giustificata da motivi di carattere sanitario) si debbano considerare anche i periodi d’iscrizione antecedenti al 1° gennaio 2007.