Nei casi previsti per legge è possibile chiedere a una forma di previdenza complementare un’anticipazione della posizione individuale maturata per:
- spese sanitarie, sino al 75% della posizione
- acquisto e ristrutturazione della prima casa, sino al 75% della posizione
- ulteriori esigenze, sino al 30% della posizione
La richiesta di anticipazione porta a una diminuzione dell’importo sino a quel momento maturato e, conseguentemente, della rendita integrativa. Per ricostituire la propria posizione contributiva l’art. 11, comma 8 del decreto legislativo 252 del 2005 prevede la possibilità per l’aderente di reintegrare totalmente o parzialmente le somme anticipate.
I requisiti
il credito d’imposta spetta per:
- le somme che eccedono il limite di deducibilità annua di 5.164,57 euro
- il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007
Quindi, se un aderente vuole reintegrare parzialmente un’anticipazione ricevuta nel 2016 di 10.000,00 euro e versa alla forma di previdenza complementare un contributo di 5.000,00 euro non potrà beneficiare del credito d’imposta ma usufruire della deduzione di quanto versato.
Allo stesso modo, un aderente che ha ottenuto un’anticipazione nel 2006 per un importo di 15.000,00 euro e che nel 2018 intende reintegrarla totalmente versando un contributo di 20.000,00 euro non potrà ottenere il credito d’imposta e avrà diritto alla sola deduzione nel limite dei 5.164,57 euro.
Per poter beneficiare del credito d’imposta è inoltre necessario rilasciare alla forma di previdenza complementare una dichiarazione nella quale risulti:
- l’anno di fruizione dell’anticipazione
- se si tratta di reintegro parziale o totale
- l’importo reintegrato con il relativo credito d’imposta spettante (pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione)