Per gli iscritti all Cassa Forense che hanno posizioni contributive in altre gestioni previdenziali obbligatorie si apre una ulteriore possibilità di valorizzare tutti i periodi ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Il nuovo istituto del “cumulo”, infatti, si applica anche alle Casse professionali a decorrere dal 1° gennaio 2017 e va ad affiancare gli istituti già esistenti della “ricongiunzione” e della “totalizzazione, anch’essi utilizzabili per il medesimo scopo.
Le caratteristiche
il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia mediante cumulo, pur nella logica dell’istituto “a formazione progressiva” suggerita dal Ministero del Lavoro, si perfeziona in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Nel caso, pertanto, di cumulo con periodi di contribuzione in un Ente che preveda un’età di pensionamento più bassa (es. INPS – 66 anni e 7 mesi), la quota di pensione di competenza di Cassa Forense potrà essere erogata solo a decorrere dal compimento dell’età prevista dal Regolamento in vigore (68 anni nel 2018, 69 anni nel biennio 2019 – 2020 e 70 anni dal 2020) e sempre che sussista il requisito contributivo minimo previsto dalla legge 214/2011 (20 anni).
Resta inteso che fino al perfezionamento dei requisiti il richiedente il cumulo dovrà mantenere l’iscrizione all’Albo e continuare a contribuire con le aliquote ordinarie, come iscritto alla Cassa, indipendentemente dalla eventuale liquidazione della quota di pensione da parte dell’INPS.
l cumulo può essere utilizzato anche per maturare il diritto alla pensione anticipata ma, in questo caso, occorrerà maturare i requisiti di anzianità contributiva previsti dalla legge n. 214/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica nel 2018), indipendentemente dai requisiti richiesti dal Regolamento della Cassa.
Il calcolo della pensione in cumulo
Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle prestazioni pro-quota di competenza di Cassa Forense, in rapporto ai corrispondenti periodi di iscrizione maturati presso l’Ente, si farà riferimento alle regole seguenti:
- per coloro che, mediante l’istituto del cumulo, raggiungano l’anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi) si procederà al calcolo retributivo
- per coloro che, mediante l’istituto del cumulo, raggiungano una anzianità contributiva complessiva inferiore a 33 anni (34 dal 2019 e 35 dal 2021) si procederà al calcolo con il sistema contributivo