I nuovi coefficienti per il calcolo della pensione contributiva

importo pensioniLa Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2015 ha pubblicato il decreto 22 giugno 2015 con il quale sono stati rivisti i coefficienti di trasformazione del montante contributivo (il totale dei contributi versati e rivalutati) per il calcolo della quota di pensione contributiva. I nuovi coefficienti sono validi per tutte le quote di pensione maturate nel periodo 2016 – 2018.

Rivediamo brevemente come si calcolano le pensioni.

Per stabilire il sistema di calcolo utilizzato è necessario far riferimento agli anni di contribuzione (anzianità lavorativa) presenti alla data del 31 dicembre 1995:

almeno 18 anni

  • per la contribuzione versata sino al 31 dicembre 2011 si utilizza il sistema di calcolo retributivo;
  • per la contribuzione maturata dal 1° gennaio 2012 sino alla pensione il sistema utilizzato è quello contributivo.

meno di 18 anni

  • per la contribuzione versata sino al 31 dicembre 1995 si utilizza il sistema di calcolo retributivo;
  • per la contribuzione maturata dal 1° gennaio 1996 sino alla pensione il sistema utilizzato è quello contributivo.

nessun contributo presente

  • l’intera pensione è calcolata con il sistema contributivo.

I nuovi coefficienti di trasformazione

 

nuovi coefficienti 2016 2018

 

La tabella sopra riportata non dice nulla, è interessante invece vedere il confronto con i coefficienti utilizzati in precedenza. Si noterà allora che i nuovi coefficienti sono inferiori rispetto ai precedenti e questo porterà, a parità di montante contributivo, ad un importo di pensione più basso.

 

confronto coefficienti

 

Ipotizzando un soggetto che abbia maturato la pensione di vecchia nel 2015 con un montante contributivo pari a 156.500,00 euro e all’età di 65 anni, la sua quota di pensione contributiva sarebbe stata liquidata con un importo pari a 8.505,78 euro lordi annui. 

Se lo stesso soggetto fosse andato in pensione nel 2016, la sua quota contributiva (a parità di montante) sarebbe stata di 8.335,19 euro annui lordi,  con una riduzione di oltre due punti percentuali.

I coefficienti di trasformazione sono determinati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995 (Riforma Dini) che all’art. 1, comma 11, recita:

“sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall’ISTAT, con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il coefficiente di trasformazione è rideterminato ogni 10 anni.” (1)

(1) Con la riforma Fornero la revisione dei coefficienti di trasformazione è diventata triennale sino al 2018, per passare successivamente biennale a partire dal 2019. Questo significa, in sostanza, che le prossime revisioni avverranno con cadenza biennale (2019-2020; 2021-2022; 203-2024 e così via).

La variazione dei futuri coefficienti di trasformazione saranno quindi legati all’aspettativa di vita. All’aumentare di quest’ultima diminuisce il coefficiente di trasformazione in quanto la pensione dovrà essere erogata per un maggior periodo di tempo. Se a questo si aggiunge che la rivalutazione dei montanti contributivi avviene sulla base del tasso annuo di capitalizzazione che è calcolato sulla variazione del PIL (Prodotto Interno Lordo) nominale che tiene conto dell’andamento della crescita reale del Paese è evidente che gli importi delle pensioni future saranno condizionati dalla ricchezza prodotta dal Paese e nel caso di crisi, come in questi ultimi anni, saranno più bassi.