Gestione Separata, non avrai i miei contributi!

All’interno della totale confusione e cattiva informazione sul sistema previdenziale obbligatorio uno die temi più ricorrenti è la Gestione Separata INPS istituita con la legge n. 335 del 1995 (Riforma Dini).

Quali sono i soggetti obbligati a iscriversi e chi è esentato dall’iscrizione? Vediamo in quest’articolo disfare un po’ di chiarezza.

 

Sono obbligati a iscriversi:

 

Coloro che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi derivanti dall’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica (in pratica i professionisti senza Albo e Cassa di previdenza oppure iscritti in Albi privi di propria Cassa di previdenza oppure ancora facenti parte di Albi con Cassa di previdenza ma non iscritti alla medesima);
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
  • redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale qualora l’importo annuo di detta attività superi il limite di 5.000 euro l’anno;
  • redditi derivanti da attività di vendita a domicilio;
  • redditi conseguiti da associati d’opera;
  • sono tenuti ad iscriversi presso un’apposita Gestione separata dell’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ed a versare obbligatoriamente i contributi dovuti per la stessa
  • La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Inps utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le Sedi, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l’inizio dell’attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente.

 

Chi è esentato dall’iscrizione

 

Non sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata, ed a pagare i contributi, coloro che percepiscono compensi derivanti da:

  • diritti d’autore;
  • borse di studio;
  • indennità per cessazione di rapporti di agenzia;
  • levata di protesti;
  • partecipazione agli utili di promotori e soci fondatori di S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l..

Inoltre, sono esclusi:

  • i professionisti iscritti ad un Albo e già assicurati nelle rispettive Casse di previdenza (relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione dalle medesime Casse);
  • i professionisti iscritti ad un Albo con nuova Cassa di previdenza o in attesa che la stessa si costituisca.

 

 

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