All’interno della totale confusione e cattiva informazione sul sistema previdenziale obbligatorio uno die temi più ricorrenti è la Gestione Separata INPS istituita con la legge n. 335 del 1995 (Riforma Dini).
Quali sono i soggetti obbligati a iscriversi e chi è esentato dall’iscrizione? Vediamo in quest’articolo disfare un po’ di chiarezza.
Sono obbligati a iscriversi:
Coloro che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:
- redditi derivanti dall’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica (in pratica i professionisti senza Albo e Cassa di previdenza oppure iscritti in Albi privi di propria Cassa di previdenza oppure ancora facenti parte di Albi con Cassa di previdenza ma non iscritti alla medesima);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
- redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale qualora l’importo annuo di detta attività superi il limite di 5.000 euro l’anno;
- redditi derivanti da attività di vendita a domicilio;
- redditi conseguiti da associati d’opera;
- sono tenuti ad iscriversi presso un’apposita Gestione separata dell’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ed a versare obbligatoriamente i contributi dovuti per la stessa
- La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Inps utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le Sedi, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l’inizio dell’attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente.
Chi è esentato dall’iscrizione
Non sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata, ed a pagare i contributi, coloro che percepiscono compensi derivanti da:
- diritti d’autore;
- borse di studio;
- indennità per cessazione di rapporti di agenzia;
- levata di protesti;
- partecipazione agli utili di promotori e soci fondatori di S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l..
Inoltre, sono esclusi:
- i professionisti iscritti ad un Albo e già assicurati nelle rispettive Casse di previdenza (relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione dalle medesime Casse);
- i professionisti iscritti ad un Albo con nuova Cassa di previdenza o in attesa che la stessa si costituisca.