Forse non tutti sanno che ……….

La conoscenza è presupposto indispensabile per far nascere spunti commerciali da utilizzare durante una trattativa con il cliente.

 

Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 che introduce importanti novità in materia di previdenza complementare inspiegabilmente poco conosciute dagli intermediari assicurativi e finanziari.

 

Le novità introdotte rendono la previdenza complementare un tipo di investimento ancora più vantaggioso, ampliandone la flessibilità ed estendendo la possibilità, per gli aderenti, di disporre in anticipo delle somme investite.

 

In particolare le misure sui fondi pensione (contenute nei commi 38 e 39, dell’art.1) riguardano:

 

  • gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto;
  • l’anticipo della prestazione pensionistica nel caso di cessazione dell’attività lavorativa;
  • i riscatti della posizione individuale maturata e il loro trattamento fiscale.

 

 

Il trattamento di fine rapporto

 

Riguardo al primo punto, la legge prevede che gli accordi collettivi sulle forme pensionistiche complementari possono stabilire di non versare tutto il TFR, prevedendo una percentuale minima di trattamento di fine rapporto maturando da destinare al Fondo Pensione (fermo restando il principio generale di adesione su base volontaria), solo in assenza di tale indicazione il conferimento sarà inteso al 100% (questa possibilità di conferimento ridotto era  in precedenza riservata solo ai lavoratori di prima occupazione ante 28 aprile 1993).

 

Anticipo della prestazione pensionistica

 

Inoltre, il provvedimento dispone l’anticipo della prestazione pensionistica  complementare (in forma di rendita e/o capitale, nel limite del 50% della posizione maturata) nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo pari o superiore ai 24 mesi (in luogo dei 48 attualmente previsti). Il diritto a tale anticipo è consentito fino a 5 anni primadel conseguimento dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, ma viene data la possibilità che lo statuto ed il regolamento della forma pensionistica complementare elevino il medesimo limite fino a 10 anni.

Quindi, in tale circostanza, l’aderente inoccupato da 2 anni potrebbe ottenere una rendita o un capitale  10 anni prima rispetto ai requisiti richiesti per la pensione.

L’anticipo della prestazione, su richiesta dell’aderente, potrà essere erogato anche sotto forma di rendita temporanea anticipata fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Si tratta di un’agevolazione che può essere assimilabile alla rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), senza bisogno dei requisiti per l’APE Volontaria.

 

 

Il riscatto per perdita dei requisiti 

 

La norma interviene, anche, in materia di riscatti della posizione individuale maturata stabilendo che sia nelle forme pensionistiche complementari collettive sia in quelle individuali, si abbia diritto al riscatto in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione. A meno di diverse indicazioni la COVIP, per perdita dei requisiti, in continuità con le interpretazioni finora in uso, si dovrà intendere la cessazione del rapporto di lavoro. Resta fermo che, per questa tipologia di riscatto l’aliquota (a titolo di imposta sostitutiva) è pari al 23 per cento, regime meno favorevole rispetto a quello riservato alle altre tipologie di riscatto (aliquota sostitutiva del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti). Ciò nonostante tale misura rende immediatamente accessibili le somme del fondo pensione a tutti i lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro ed estende, quindi, i benefici dell’adesione collettiva a chi aderisce in forma individuale.

 

 

 

 

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