Fondo pensione: i soldi accumulati sono soggetti al pignoramento se il sottoscrittore ha contratto reati tributari, la sentenza.
Una recente sentenza della Cassazione Penale sez. II, del 6 maggio n. 13660 ha chiarito la legittima del sequestro finalizzato alla successiva confisca. Secondo la corte il fondo pensione non è assimilabile all’assicurazione sulla vita e pertanto, nel caso del sottoscrittore del fondo pensione, che ha in atto reati tributari, le somme confluite nel fondo sono soggette al sequestro preventivo dei crediti, per la confisca successiva.
I soldi accumulati nel fondo pensione non fanno parte dell’elenco dei crediti impignorabili secondo l’art. 545 c.p.c.
Il fondo pensione ad accumulo anche se ha una finalità previdenziale, la somma di denaro confluita nel fondo è soggetta alla disciplina penalistica e quindi, soggetta al sequestro preventivo dei crediti.
La Corte di Cassazione Penale ha chiarito che in relazione ai reati tributari le somme accumulate in un fondo pensione possono essere soggetti al sequestro preventivo delle somme; in quanto non è applicabile nella specie, la disciplina all’art. 545 cpc.
La Corte di Cassazione lo scorso 6 maggio 2020 con la sentenza n. 13660/2020 è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del sequestro dei contributi accumulati presso un fondo pensione, l’interessato del fondo era interessato da un procedimento penale secondo l’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per dichiarazione fraudolenta con documenti e fatture per operazioni inesistenti.
Pur riconoscendo che i fondi pensione hanno una finalità previdenziale, la Corte ha negato l’intangibilità delle somme di denaro versata con l’accumulo di contributi al fine di una futura rendita previdenziale complementare, il sequestro è stato rapportato al debito dei reati tributari.