ll Fondo Pegaso, che gestisce la previdenza integrativa per i dipendenti delle imprese di pubblica utilità, è tra i primi fondi a rendere operativa la R.I.T.A. la rendita integrativa temporanea. Con la circolare numero 5/2018 il Fondo ha reso note le istruzioni ai propri iscritti per aderire alla R.I.T.A.
La R.I.T.A. consente di ricevere in tutto o in parte (su richiesta del richiedente) il risparmio accumulato presso una forma di previdenza complementare, sotto forma di “rendita temporanea”, sino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (oggi 66 anni e 7 mesi di età) a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato. E’ uno strumento piu’ vantaggioso dell’A.P.E. volontaria (il prestito pensionistico) poiché non comporta alcuna penalizzazione sulla quota della pensione, infatti la “rendita temporanea” è finanziata da quanto accantonato dal lavoratore nel fondo pensione sino a quel momento.
Tuttavia, se da un lato il lavoratore con la R.I.T.A. non dovrà ricorrere a un prestito dall’altro dovrà consumare parzialmente o totalmente ciò che era stato accantonato per costituirsi una rendita aggiuntiva alla pensione di base.
Chi può richiedere la R.I.T.A.
La Circolare emanata dal Fondo Pegaso indica che possono chiedere la rendita temporanea due tipologie di iscritti:
- per una durata massima di cinque anni per quei soggetti che hanno raggiunto i 61 anni e 7 mesi (62 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019) unitamente ad un requisito contributivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare, previa risoluzione del rapporto di lavoro;
- per una durata massima di dieci anni per gli inoccupati da almeno 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro) a partire dai 56 anni e 7 mesi (da 57 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019) unitamente ad almeno 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.
La rendita continua ad essere erogata anche se nel frattempo il lavoratore matura il diritto per la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia.
Ad esempio, se si accede alla pensione anticipata e non si vuole più percepire la RITA fino all’età del pensionamento di vecchiaia si potrà revocare la RITA e chiedere la prestazione pensionistica complementare.
L’iscritto può decidere di richiedere una parte o tutta la posizione in forma di RITA. Qualora decida di chiedere una parte, l’altra parte continuerà ad essere investita e potrà essere oggetto di richiesta di riscatto, anticipazione o prestazione pensionistica. Se si chiede il trasferimento, la RITA verrà automaticamente revocata così che si trasferisca l’intera posizione al nuovo fondo pensione.
Quanto alle modalità di versamento della rendita il Fondo Pegaso ha stabilito un’erogazione trimestrale anticipata ad un costo di attivazione di 20 euro.
Il regime fiscale di riferimento è quello vantaggioso previsto per le prestazioni pensionistiche: imposta sostitutiva con aliquota del 15% che scende di uno 0,3% ogni anno a partire dal 16° anno di partecipazione al fondo pensione. Tale tassazione agevolata si applicherà anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007.
Per l’adesesione gli iscritti dovranno compilare il modulo presente sul sito del fondo pensione e allegare nel caso della cessazione con un periodo di anticipo di 5 anni l’Estratto Conto Integrato rilasciato dall’INPS, mentre nel caso della cessazione con un periodo di anticipo di 10 anni l’attestazione del Centro impiego relativa all’iscrizione alle liste di disoccupazione per almeno 24 mesi.