Cumulo pensione reddito da lavoro

forbiciChi ha in programma, dopo aver maturato la pensione, di riprendere il lavoro in azienda o di dedicarsi a un’attività autonoma, ha spesso un dubbio: posso farlo e continuare a prendere la pensione?

Dal 2009 il divieto di cumulo pensione/reddito da lavoro resta solo sui trattamenti pensionistici d‘invalidità, essendo stato abolito sulle pensioni di vecchiaia e anticipate.

Assegno d’invalidità

Per i titolari d’assegno d’invalidità la normativa prevede un doppio taglio dell’assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo (26.124,28 euro per il 2015) e del 50% se supera cinque volte (32.655,35 euro).

Se l’assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo (6.531,07 euro per il 2015) può subire un secondo taglio, in relazione all’anzianità contributiva su cui è stato calcolato:

  • con almeno 40 anni di contributi non c’è alcuna trattenuta aggiuntiva;
  • con meno di 40 anni di contributi scatta una seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente piuttosto che autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso, invece, è pari al 30% della quota eccedente e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto. In caso di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

Pensione di invalidità

Se l’importo della pensione d’invalidità supera il trattamento minimo può subire un taglio. Ciò dipende dall’anzianità contributiva sulla base della quale è stata calcolata:

  • con almeno 40 anni di contributi non c’è alcuna trattenuta aggiuntiva;
  • con meno di 40 anni di contributi scatta una seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente piuttosto che autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo. Nel secondo caso, invece, è pari al 30% della quota eccedente e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto. In caso di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro.

E’ inoltre prevista, per il pensionato di età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia, qualora il reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale o d’impresa sia superiore a tre volte il trattamento minimo (19.593,21 euro per il 2015), la sospensione della pensione.

Pensione di inabilità

In questo caso il problema non si pone in quanto la pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

Pensione di vecchiaia e anticipata

Piena cumulabilità, senza alcun taglio.

Pensione ai superstiti

La quota di pensione superstiti spettante al coniuge beneficiario è pari al 60% della pensione maturata. Sono previste delle riduzioni dell’assegno in base al reddito del coniuge superstite:

  1. reddito compreso tra tre e quattro volte il trattamento minimo (19.953,21 e 26.124,28) la percentuale della pensione si riduce al 45% (meno 25%);
  2. reddito compreso tra quattro e cinque volte il trattamento minimo la quota di pensione rogata si riduce al 36% (meno 40%); 
  3. reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo, l’assegno erogato sarà pari al 30% della pensione (meno 50%).
Tipo di pensioneCumulabilità
VecchiaiaSI
AnticipataSI
Assegno di invaliditàParziale
Pensione di invaliditàParziale
Pensione di inabilitàIncompatibile con qualsiasi tipo di attività
Pensione ai superstitiParziale