I chiarimenti Inps sul regime prescrizionale. Se non chiesti a rimborso dal datore di lavoro, nel termine decennale di prescrizione, restano nelle casse dell’Inps senza avere alcun effetto ai fini pensionistici dei lavoratori per i quali sono stati versati.
I datori di lavoro che abbiano versato contributi in misura eccedente il massimale contributivo possono chiedere il rimborso all’Inps entro il termine decennale di prescrizione. Ma se non lo fanno le cifre versate restano acquisite dall’Inps e sono improduttive di effetti sulla pensione dei lavoratori nei confronti dei quali sono stati versati. Le indicazioni sono contenute nella circolare numero 63/2019 pubblicata dall’Istituto di Previdenza in cui illustrando, inoltre, le modalità per recuperare le contribuzioni eccedenti non ancora prescritte.
I chiarimenti riguardano i datori di lavoro con dipendenti appartenenti al regime contributivo, coloro cioè che non hanno alcun accredito contributivo al 31 dicembre 1995, nonché di coloro che hanno esercitato l’opzione per il calcolo della pensione con le regole del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1. co. 23 della legge n. 335/1995.
In base alle regole del regime contributivo, la retribuzione eccedente un limite annualmente fissato (per il 2019 pari a 102.546 euro) non è assoggettata a contribuzione e, di conseguenza, non è nemmeno presa a base di calcolo della futura pensione. Per verificare il raggiungimento del limite si tiene conto di tutti i rapporti di lavoro che il lavoratore tiene in uno stesso anno.
Quando la contribuzione versata in eccesso può essere recuperata
Può capitare che il datore di lavoro abbia effettuato versamenti in eccedenza del predetto limite, ciò può avvenire per un difetto di comunicazione tra il lavoratore e il datore di lavoro in ordine al regime contributivo applicabile o a causa della successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno, nonché a causa di altri motivi riconducibili alla gestione delle informazioni afferenti ai rapporti di lavoro. In questi casi, la contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione da parte dell’Inps, su istanza presentata dal datore di lavoro interessato.
La richiesta di rimborso è soggetta a termine decennale di prescrizione: le somme non richieste nel rispetto di tale termine, sono definitivamente acquisite dall’Inps, ma non producono effetti previdenziali.
Infatti, precisa l’Inps, in questo caso non si applica l’art. 8 del dpr n. 818/1957 ai sensi del quale l’acquisizione dei contributi indebitamente versati sono computati ai fini del diritto a prestazioni, qualora l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato. Ciò in quanto il legislatore, nell’opera di riforma del sistema previdenziale, con il citato articolo 2, comma 18, ha inteso fissare, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, o per coloro che esercitano l’opzione per il regime contributivo, un “massimale annuo”, che costituisce un tetto inderogabile sia ai fini della base contributiva sia ai fini della base pensionabile; pertanto, con riferimento al regime delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, ogni misura retributiva eccedente il predetto massimale non assume alcuna rilevanza né sul piano contributivo né su quello pensionabile.