Contributi figurativi: quando, come, perché

contributi figurativiI contributi figurativi sono quelli che vengono riconosciuti, senza alcun onere finanziario a carico del lavoratore, esclusivamente per particolari momenti della carriera lavorativa:

  • periodi durante i quali il dipendente licenziato ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, (Naspi). L’indennità è pagata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (quindi la prestazione può arrivare ad un massimo di 2 anni);
  • periodi di sospensione dell’attività dovuta a cassa integrazione;
  • periodi successivi al licenziamento da parte di un’azienda dichiarata in stato di crisi, durante i quali il lavoratore è ammesso a fruire della cosiddetta indennità di “mobilità”;
  • servizio militare
  • periodi di malattia o infortunio.

Il periodo massimo di accredito figurativo per l’assenza dovuta a malattia è stato per lungo tempo fissato in 52 settimane (12 mesi) nell’intera vita assicurativa. Dal 1° gennaio 1997 la copertura è salita al ritmo di due mesi ogni tre anni, sino a raggiungere il tetto di 22 mesi (95 settimane), nell’intera vita assicurativa;

  • interruzione obbligatoria del lavoro per gravidanza e puerperio. La riforma Amato del 1992 ha stabilito l’estensione dell’accredito figurativo a tutti i periodi per i quali è prevista l’assenza obbligatoria (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), anche se collocati al di fuori di un determinato rapporto di lavoro (cioè quando la donna è senza occupazione). In quest’ultimo caso l’accredito è riservato, però, soltanto a coloro che possono far valere il requisito di cinque anni di anzianità contributiva acquisita in relazione all’effettiva attività lavorativa;
  • periodi d’interruzione facoltativa del lavoro per maternità della durata di sei mesi, anche frazionati, entro l’ottavo anno di vita del bambino. Sono comprese anche le assenze (permessi) dovute a malattia del bambino di età inferiore a tre anni;
  • periodi di assenza dal lavoro per donazione del sangue;
  • periodi di aspettativa durante i quali il dipendente viene chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali.

La domanda di accredito

I contributi figurativi sono accreditati su richiesta degli interessati. Fanno eccezione i periodi di disoccupazione, cassa integrazione e mobilità, per i quali si procede all’accredito d’ufficio. Per l’accredito del servizio militare è necessario presentare all’Inps il foglio matricolare (ovvero lo stato di servizio per gli ex ufficiali), rilasciato dal distretto militare d’appartenenza. 

A cosa sono utili

I contributi figurativi sono utili a tutti gli effetti e concorrono, quindi, a determinare sia il diritto sia la misura della pensione, con alcune eccezioni.  Ad esempio, per la pensione di anzianità, i periodi accreditati in seguito a disoccupazione indennizzata e quelli relativi all’assenza dal lavoro per malattia generica hanno un valore limitato. Vengono, infatti, considerati solo ai fini della determinazione della misura della pensione  e non per il diritto: sì per il calcolo, dunque, e no per l’anzianità contributiva.

Nel sistema di calcolo retributivo  l’accredito della contribuzione figurativa non pone alcun problema se i periodi si collocano al di fuori del calcolo della c.d. “base pensionabile” (media delle retribuzioni che determina l’importo della pensione). Il problema sorge, invece, quando questi stessi periodi sono compresi nell’arco di tempo da prendere in considerazione per il conteggio della base pensionabile. In questo caso, infatti, diventa importante anche la “consistenza” del contributo in termini di retribuzione figurativa, perché si ripercuote direttamente sull’entità del trattamento a cui si avrà diritto.

Per i periodi di disoccupazione indennizzata, malattia e maternità, il valore di ciascuna settimana di assenza va determinato sulla media delle retribuzioni (sempre settimanali) percepite per l’attività lavorativa svolta nello stesso anno solare. Per quanto riguarda invece i periodi di sospensione per cassa integrazione e di mobilità, la retribuzione figurativa riconosciuta è pari allo stipendio preso come base per il calcolo dell’integrazione salariale o dell’indennità di mobilità.

Quando la mamma lavora.

Le riforme previdenziali degli ultimi anni da una parte, hanno conferito alla maternità una particolare tutela che si riflette anche sull’importo della pensione.
Per poter beneficiare della contribuzione figurativa durante i periodi di assenza in seguito a maternità non sono richiesti particolari requisiti di anzianità contributiva: è sufficiente la sola iscrizione all’Inps.

Queste sono le agevolazioni previste.

Astensione obbligatoria.

Va da due mesi prima della data presunta del parto, rilevabile dal certificato medico di gravidanza, a tre mesi dopo la data effettiva. La legge (n. 53/2000) prevede, a determinate condizioni, la facoltà per le lavoratrici di astenersi dal lavoro anche soltanto dal mese precedente la data presunta del parto. Il mese che così viene risparmiato va ad aggiungersi ai tre di astensione obbligatoria, successivi alla nascita del bimbo.

Astensione facoltativa.

La madre lavoratrice, trascorso il periodo obbligatorio, può usufruire, entro l’ottavo anno di età del bambino, di un periodo di assenza facoltativa, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi. Anche il padre può assentarsi, in modo continuativo o frazionato, fino a un massimo di sei mesi, elevabile, in particolari circostanze, a sette. I genitori possono utilizzare contemporaneamente le agevolazioni e il padre ne può beneficiare anche durante i mesi di astensione obbligatoria postpartum della madre e durante i periodi nei quali sono per lei previsti i riposi orari dedicati all’allattamento. Il periodo complessivo di astensione per entrambi i genitori non può eccedere i dieci mesi. Se il padre si è assentato dal lavoro per non meno di tre mesi, anche frazionati, e intende fruire di ulteriori periodi, fino a sette, l’astensione complessiva dei genitori può arrivare a undici mesi. Questi periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo restando che:

  • la madre non può comunque superare i sei mesi di astensione;
  • l’elevazione a sette mesi per il padre è possibile solo se la madre non oltrepassa i quattro mesi.

Se il bimbo si ammala.

La tutela vale anche per le mamme che devono seguire i figli malati di età inferiore a otto anni. In questi casi la lavoratrice ha il diritto di assentarsi dal lavoro ogni volta che lo ritenga opportuno, con il solo obbligo di presentare il certificato medico (rilasciato da un sanitario liberamente scelto) attestante la malattia del bambino. Fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, è previsto l’accredito della contribuzione figurativa. Successivamente, e fino al compimento dell’ottavo anno, la copertura può avvenire, a richiesta dell’interessata, con riscatto (cioè a pagamento, come previsto per il recupero degli anni di università), oppure con il versamento di contributi volontari.

Così nel regime contributivo

La riforma del 1995 (legge Dini) oltre a estendere le regole della contribuzione figurativa Inps agli altri regimi previdenziali (quelli pubblici, ad esempio), ha introdotto alcune agevolazioni a favore delle donne lavoratrici. Gli accrediti figurativi sono riservati solo a coloro che riceveranno la pensione interamente calcolata con il nuovo sistema contributivo  e per i periodi successivi al 31 dicembre 1995. Ecco le coperture figurative previste:

  • 170 giorni per le assenze dal lavoro dovute all’educazione di ogni figlio (sino al sesto anno di età);
    25 giorni l’anno fino a un massimo di 24 mesi per l’intero arco della vita assicurativa se la lavoratrice si assenta per assistere i figli sopra i sei anni, oppure un genitore o il coniuge inabili;
  • in caso di maternità, alla donna che lavora è riconosciuto, dal 1° gennaio 1996, un “bonus”, cioè un anticipo rispetto all’età minima di accesso al pensionamento, di quattro mesi per ogni figlio, sino a un massimo di un anno. In alternativa all’anticipo, la lavoratrice può scegliere di utilizzare il “bonus” per incrementare la misura della pensione, attraverso l’applicazione di un coefficiente maggiorato di un anno (per uno o due figli) o di due anni (nel caso di tre o più figli). Il bonus spetta indipendentemente dall’assenza dal lavoro da parte della donna lavoratrice.

 

Tabella riepilogativa

EventoMassimo accreditabile
Servizio militareNon previsto
Assenza per maternità (periodo obbligatorio)5 mesi
Maternità fuori dal rapporto di lavoro (periodo obbligatorio)5 mesi
Assenza facoltativa per maternità6 mesi
Assenza per in carichi polito/socialiNon previsto

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