In questo articolo si vuol fare chiarezza su un aspetto che spesso genera confusione e viene mal interpretato, come si calcola il 50% del riscatto sotto forma di capitale del montante finale accumulato in una forma di previdenza complementare.
Come sappiamo, questa possibilità è offerta a tutti gli aderenti, senza alcun tipo di vincolo. In parole semplici, se alla scadenza il montante accumulato è pari a 100.000,00 euro l’aderente può richiedere il riscatto sotto forma di capitale sino ad un massimo di 50.000,00 euro, il restante deve essere trasformato in rendita.
Già, ma se durante la fase di adesione fossero state richieste delle anticipazioni come si determina il 50%?
Analizziamo un caso pratico
Silvana ha aderito a un fondo pensione per 20 anni versando un importo annuale di 5.000,00 euro per ottimizzare il beneficio fiscale. A scadenza la prestazione maturata è pari a 120.000,00 euro. Nella fase di adesione Silvana ha chiesto un’anticipazione per 20.000,00 euro, a quanto ammonta l’importo richiedibile sotto forma di capitale? L’anticipazione come viene considerata?
Diciamo subito che l’importo dell’anticipazione deve essere scomputato, ma da quale somma? Dal montante individuale o dal 50% di detto importo? In sostanza, il 50% deve essere calcolato sui 100.000,00 euro (120.000,00 meno 20.000,00) oppure su 60.000,00 euro (120.000,00 x 50%)?
lo scomputo delle anticipazioni eventualmente già erogate deve essere effettuato dopo che sia stato determinato l’importo massimo da commutare in capitale.
In questo caso quindi Silvana potrà richiedere il riscatto sotto forma di capitale per un importo massimo di:
120.000,00 x 50% = 60.000,00
60.000,00 meno 20.000,00 = 40.000,00 importo massimo erogabile
Se la sottrazione dovesse avvenire direttamente dal montante, l’importo sarebbe superiore, infatti:
120.000,00 meno 20.000,00 = 100.000,00
100.000,00 x 50% = 50.000,00 in luogo dei 40.000,00