La Cassa Forense è tra i primi enti di previdenza privata per liberi professionisti a dare il via alla regolamentazione in merito al cumulo gratuito dei contributi con le gestioni INPS attraverso la circolare 2/2017.
Il cumulo può essere utilizzato per maturare il diritto sia per la pensione di vecchiaia sia per quella anticipata anche nel caso in cui in una delle gestioni interessate si sia maturato il diritto alla pensione ma non si sia già titolari di assegno.
Pensione di vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia matura sommando “virtualmente” la contribuzione non coincidente tra la Cassa Forense e le gestioni INPS interessate al fine di raggiungere il requisito contributivo minimo, di regola 20 anni, la quota a carico dell’INPS sarà erogata subito al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto (oggi 66 anni e 7 mesi sino a tutto il 2018) mentre la quota di pensione a carico della Cassa Forense potrà essere erogata solamente al compimento dell’età pensionabile prevista dal Regolamento interno dell’ente:
- 68 anni sino al 31 dicembre 2018
- 69 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020
- 70 anni dal 1° gennaio 2021
a patto siano presente i requisiti contributivi minimi previsti dalla legge Fornero (20 anni), art. 24, commi 6 e 7 della legge 214/2011.
Pensione anticipata
Riguardo alla pensione anticipata la prestazione verrà liquidata immediatamente dalla Cassa a condizione che l’iscritto possa far valere almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione (41 anni e 10 mesi per le donne) non coincidente.
L’istituto del cumulo non potrà, di conseguenza, essere utilizzato per maturare il diritto alla pensione anticipata con i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dal Regolamento di Cassa Forense.
L’istituto del cumulo può essere utilizzato anche per conseguire il diritto alla pensione di inabilità e ai superstiti.
La decorrenza
La decorrenza della pensione a carico della Cassa non potrà, in ogni caso, essere anteriore al 1° febbraio 2017. Per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel rispetto del perfezionamento dei requisiti anagrafici più elevati, il richiedente il cumulo dovrà mantenere l’iscrizione all’Albo e continuare a contribuire con le aliquote ordinarie, indipendentemente da un eventuale liquidazione della quota di acconto da parte dell’INPS. Nel caso di pensione anticipata non è richiesta la cancellazione dagli albi professionali forensi.
Il calcolo della pensione in regime di cumulo
Il calcolo della pensione a carico della Cassa Forense sarà in regime reddituale per chi ha già maturato nel 2017 almeno 33 anni di contribuzione (che salgono a 34 nel 2019 e a 35 nel 2021) mediante l’istituto del cumulo, cioè considerando l’anzianità contributiva complessivamente maturata. Con un’anzianità contributiva inferiore si applicherà il regime di calcolo contributivo.
Per il calcolo della quota a carico dell’INPS, la circolare n. 140/2017 non consente di considerare la contribuzione presente nella Cassa sino al 31 dicembre 1995 per maturare i 18 anni di contribuzione e avere quindi una quota reddituale sino al 31 dicembre 2011.
Per la liquidazione delle prestazioni è necessaria una convenzione con l’INPS che rimane l’ente liquidatore in analogia con quanto avviene con la totalizzazione.