Agenzia delle Entrate: la tassazione delle prestazioni delle forme di previdenza complementare

fisco ag entrateCon la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il proprio orientamento in merito al regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare, sia sotto forma di capitale che di rendita. Infatti, se da una parte, per gli aderenti dall’1/1/2007, la tassazione applicabile sembrava chiara e assoluta,ente conveniente, diverso era il caso di coloro che, già prima di tale data, erano iscritti ad una qualche forma di previdenza complementare. Nei confronti di questi ultimi soggetti doveva essere chiarito quale fosse il regime fiscale applicabile del così detto “regime transitorio”, cioè delle prestazioni relative a montanti maturati da versamenti effettuati in periodi in cui vigevano regimi fiscali differenti. 

Normativa applicabile dal 2007

Cerchiamo allora di capire cosa prevede il decreto 252/2005 relativamente alla tassazione delle prestazioni conseguenti a versamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007 e ai contributi versati prima di tale data. L’art. 11, comma 6 del decreto 252/2005 prevede che, sulle prestazioni erogate sia in forma di rendita che di capitale da forme di previdenza complementare, è operata una ritenuta a titolo di imposta del 15%. Tale aliquota si riduce sino al 9% in funzione della durata di adesione maturata in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°. Ad esempio, dopo 25 anni di adesione l’aliquota da applicare  non è del 15% bensì del 12%,  con una riduzione pari al 3% ottenuta da 10 anni di adesione superiori al 15° X 0,3%. E’ cura del soggetto erogante la prestazione applicare la tassazione sostitutiva mediante ritenuta a titolo d’imposta. L’imponibile da assoggettare a tassazione è al netto dei rendimenti finanziari realizzati in fase di adesione già colpiti da imposta e di eventuali contributi non dedotti. Infatti, in via di principio, è prevista la sola tassazione delle prestazioni riferibili alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale in fase di contribuzione. In sostanza:

Prestazione imponibile = montante maturato al momento – rendimenti realizzati – contributi non dedotti

In merito alla modalità di calcolo del numero di anni di contribuzione maturati per avere diritto alla riduzione, si considerano tutti i periodi d’iscrizione a forme di previdenza complementare, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, prescindendo dall’effettivo versamento di contributi. Se un soggetto risulta iscritto ad una forma pensionistica da 30 anni e ha versato contributi per 12 anni, ha comunque diritto ad una riduzione di tassazione di 4,5 punti percentuali, esattamente 15 anni superiori al 15° X 0,30. Per “anno” deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data d’iscrizione. Infine, poiché tali redditi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta non confluiscono nel reddito complessivo, pertanto non sono soggetti alle addizionali regionali e comunali.

Regimi fiscali precedenti

Il régime fiscale applicable ai montanti maturati sino al 31.12.2006 è invece regolato dall’art. 23, commi 5 e 7, del decreto 252/2005 che prevede le modalità di tassazione delle prestazioni maturate prima del 1.1.2007 (compresi i “vecchi iscritti ai vecchi fondi”). La circolare dell’Agenzia delle Entrate conferma che alle prestazioni relative ai montanti maturati sino al 31.12.2006 si rendano applicabili le disposizioni pro tempore vigenti in relazione al periodo di maturazione. Pertanto tali prestazioni devono essere suddivise in:

  1. parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31.12.2000;
  2. parte di prestazione relativa agli importi maturati dall’1.1.2001 al 31.12.2006;
  3. parte di prestazione relativa agli importi maturati a partire dall’1.1.2007.

ciascuna delle quali assoggettata a una diversa modalità di tassazione.