TFR garantito anche in caso di non fallimento dell’azienda

TFR 5Trattamento di fine rapporto garantito dall’INPS in caso di cessazione del rapporto di lavoro: la liquidazione del TFR maturato dal dipendente è in ogni caso a carico del Fondo di Garanzia INPS anche se non sussiste tecnicamente il fallimento del datore di lavoro ma questi si dimostra insolvente. La novità è stata chiarita, per la prima volta, dalla sentenza n. 7585 della Corte di Cassazione del 1° aprile 2011. La Suprema Corte ha disposto che il Fondo Garanzia INPS deve:

sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo n. 21020 del Codice Civile, spettante al lavoratore o ai suoi aventi diritto”.

E questo vale anche nel caso in cui non sia possibile pronunciare concretamente il fallimento del datore di lavoro, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge n. 297/1982.

qualora il datore di lavoro non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla corresponsione del trattamento di fine rapporto maturato e dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chieder al Fondo di Garanzia il pagamento del TFR, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.

La sentenza è nata da un caso di un lavoratore cui non era stato riconosciuto il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che aveva presentato domanda al Fondo. Dapprima il ricorso era stato rigettato per l’assenza della dichiarazione di fallimento da parte del datore di lavoro, ma in appello la sentenza è stata ribaltata.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha voluto tutelare i lavoratorianche in  casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali”.

A confermare la sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta una seconda sentenza della Cassazione civile (sezione lavoro), la n. 15369/2014, che ha confermato ancora una volta che il TFR deve essere liquidato dal Fondo di Garanzia INPS se l’azienda è insolvente, anche in assenza del fallimento del datore di lavoro.. La sentenza del 2014 conferma dunque il primo pronunciamento in relazione alla copertura ad opera del Fondo di Garanzia in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza che sussista tecnicamente il fallimento del datore di lavoro ma questi si dimostri insolvente,

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  • Giuseppe SIMURRO Gen 6, 2016, 6:29 pm

    Salve, ho un problema che vorrei risolvere nel più breve tempo possibile, ho lavorato per circa 35 anni presso una Srl, che commercializza prodotti petroliferi. Nel mese di Aprile/2015 sono stato licenziato per una situazione venutasi a creare tra i due soci nonché fratelli, dell’Azienda. Nel nel mese di Luglio/2015 mi hanno fatto recapitare la busta paga sul T.F.R. di circa 60.000,00 al netto delle ritenute.Per quanto mi risulta, la Società naviga in brutte acque, cioè è insolvente al pagare questo mio diritto maturato dopo tanti anni di lavoro e sacrifici. Ora, cosa posso fare, quali sono le mie strade da percorrere? Aspetto con fiducia una Vostra risposta in merito e Vi ringrazio anticipatamente.
    Giuseppe SIMURRO

    • Giuseppe Guttadauro Gen 6, 2016, 7:11 pm

      Il TFR rappresenta un diritto del lavoratore in quanto , a tutti gli effetti, retribuzione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In questo senso la legge tutela questo diritto anche in caso di insolvenza del datore di lavoro attraverso il “Fondo di Garanzia TFR” istituito presso l’INPS, alimentato dalle stesse aziende con un contributo sulle retribuzioni lorde. Il Fondo interviene, appunto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sostituendosi, di fatto, allo stesso. Rassicurandola, quindi, sul suo TFR maturato, il consiglio che possiamo darle è rivolgersi a un sindacato per sollecitare l’azienda al pagamento di quanto dovuto e, successivamente, al Fondi di Garanzia.